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USURA LEGALIZZATA: I NUOVI PARAMETRI E LE INIZIATIVE DELL'ADUC
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Editoriale 
1 gennaio 1999 0:00
 
Il ministero del Tesoro ha diffuso i nuovi tassi di credito, in vigore dal 1 gennaio, oltre i quali dovrebbe scattare il reato di usura. I punti di riferimento sono nella tabellina che segue.

I TASSI USURARI FINO AL 31 MARZO
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura (*) medie aritmetiche dei tassi delle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto periodico di riferimento della rilevazione: 1 luglio-30 settembre 1998 applicazione dal 1 gennaio al 31 marzo

Legenda:
A) Categorie di operazioni
B) Classi di importo (in milioni di lire)
Prima cifra: Tassi medi (su base annua)
Seconda cifra: Tassi usurari

A) Apertura di credito di conto corrente (**)
B) Fino a 10
12,84 Tassi medi
19,26 Tassi usurari
B) Oltre 10
9,96 Tassi medi
14,94 Tassi usurari

A) Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuate dalle banche
B) Fino a 10
9,33 Tassi medi
13,99 Tassi usurari
B) Oltre 10
7,66 Tassi medi
11,49 Tassi usurari

A) Factoring
B) Fino a 100
9,15 Tassi medi
13,72 Tassi usurari
B) Oltre 100
7,80 Tassi medi
14,7 Tassi usurari

A) Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche
11,68 Tassi medi
17,52 Tassi usurari

A) Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (**)
B) Fino a 10
24,22 Tassi medi
36,33 Tassi usurari
B) Oltre 10
17,77 Tassi medi
26,55 Tassi usurari

A) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
B) Fino a 10
18,70 Tassi medi
28,05 Tassi usurari
B) Oltre 10
14,51 Tassi medi
21,76 Tassi usurari

A) Leasing
B) Fino a 10
17,62 Tassi medi
26,43 Tassi usurari
B) Da 10 a 50
10,89 Tassi medi
16,33 Tassi usurari
B) Da 50 a 100
8,79 Tassi medi
13,18 Tassi usurari
B) Oltre 100
6,85 Tassi medi
10,27 Tassi usurari

A) Credito finalizzato all'acquisto rateale
B) Fino a 2,5
27,47 Tassi medi
41,2 Tassi usurari
B) Da 2,5 a 10
18,11 Tassi medi
27,16 Tassi usurari
B) Oltre 10
12,25 Tassi medi
18,37 Tassi usurari

A) Mutui
5,80 Tassi medi
8,7 Tassi usurari

Avvertenze: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentai della meta'
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica
(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali



Il credito immobiliare medio si colloca a 5,8% con un tasso considerato usurario quando oltrepassa la soglia dell'8,7%. Sicuramente un adeguamento che va incontro al mercato, ma che non soddisfa le esigenze dei consumatori, sempre piu' vessati da istituti creditizi che scalpitano per adeguarsi ai nuovi tassi.
Infatti chi ha un mutuo contratto prima dell'entrata in vigore di questi livelli, con tassi decisamente usurai, se richiede la contrattazione gli viene richiesto un esborso di denaro, tra penali e saldo, che nella maggiorparte dei casi gli conviene continuare a pagare il mutuo al vecchio tasso.
L'aggiornamento dei tassi usurai mostra qui tutta la sua debolezza, perche' non basta enunciare che i nuovi tassi sono questi, ma bisognerebbe predisporre norme che consentano a tutti i risparmiatori di poterne usufruire, altrimenti -come sta succedendo- si creano cittadini di seria A (i nuovi mutuatari) e cittadini di serie B (i vecchi mutuatari).
Sapra' il Governo far fronte a questo discrimine, e approvare norme che impongano alle banche, comunque, la ritrattazione del credito in modo che non sia solo un'operazione di facciata in cui il risparmiatore paga tantissimo denaro per il trascorso, ma dove invece sia equiparato ai nuovi mutuatari? Difficile rispondere. Ragion per cui, nei prossimi mesi, questa sara' una delle questioni della nostra tabella di marcia, ponendola all'attenzione del legislatore, e facendola diventare una battaglia -anche in aule giudiziarie- contro chi vuol continuare a lucrare dalla sua posizione di privilegio.
Vediamo cos'e' successo nel frattempo.
All'inizio del '98 si e' posto il problema dei tassi dei mutui, perche' non si era mai scesi a livelli cosi' bassi del costro del denaro come in quest'ultimo anno. E gli istituti di credito, ovviamente, si sono dimostrati disponibili a tutti i cambiamenti possibili e immaginabili .... ma alle loro condizioni. Non solo, ma con il conforto della legge, il cambio di banca per l'accensione di nuovi mutui prima-casa si rendeva possibile escludendo i vantaggi di non-fiscalizzazione di parte degli interessi. Il legislatore sembrava intenzionato ad intervenire subito, ma ha atteso la legge Finanziaria 1999, senza escludere alcuni momenti di dimenticanza: in un primo momento erano rimaste fuori le ritrattazioni avvenute prima dell'approvazione della nuova norma. Alla fine la situazione e' questa: chi ritratta un mutuo, anche se decide di cambiare banca, non perde i vantaggi fiscali di cui sopra. Evitiamo di ricorrere a meccanismi di logica per capire l'esistenza di tale norma in passato; ma, tant'e', non c'e' piu'.
A questo punto, per completare una fase di questa iniziativa, rimane il problema delle penali. La motivazione piu' semplice che gli istituti di credito adducono e' che esiste un regolamento del mutuo, sottoscritto dal risparmiatore, che detta precise condizioni, e a queste occorre attenersi. Il ragionamento non farebbe una grinza se fossimo in presenza di una merce. Ma il denaro non e' merce. E' qualcosa di piu' e qualcosa di meno. E' solo denaro: cio' che definisce il valore di tutto: la merce della merce. Il risparmiatore che, per esempio, nel 1994, ha contratto un mutuo ventennale, a suo tempo, pago' prima di tutto gli interessi per l'esborso complessivo di denaro ai tassi dell'epoca, e, successivamente ha cominciato a pagare la massa monetaria utilizzata, che l'istituto di credito comprava a prezzi correnti. Il risparmiatore ha quindi gia' ottemperato a pagare gli interessi, e gli rimane solo la massa monetaria. Ci si rispondera' che questo ragionamento puo' valere per contratti che prevedono il tasso variabile, ma non quello fisso, che per essere cambiati prevedono una penale. Qui stiamo parlando solo dei contratti stipulati a tasso fisso, ovviamente, e ci domandiamo: i contratti a tasso fisso sono roba da marziani? Estremizzando: se nel contratto c'era scritto che in caso di inadempienza si sarebbe proceduti alla pena di morte verso il risparmiatore, e nel frattempo questa pena fosse stata abolita ... il contraente puo' ancora prevedere la pena di morte? No, certamente, ma una pena alternativa si'. Ed e' quello che chiediamo noi: una "pena" alternativa, che non puo' essere definita all'interno del contratto fra le parti, perche' entrambe le parti non hanno il riconoscimento giuridico per farlo (come nell'esempio della pena di morte), ma deve essere fatto dal legislatore. Il denaro, prima del reingresso dell'Italia nello Sme e l'avvio dell'Euro, era una sorta di moloch: una cassaforte in un luogo fisso a cui attingere, e per questo venivano stipulati quasi esclusivamente contratti a tasso fisso. Oggi il moloch non c'e' piu', e l'istituto di credito, come abbiamo detto sopra, ha gia' avuto gli interessi dell'epoca e sta riscuotendo la massa capitale, che lo stesso istituto di credito paga a valore corrente, non dell'epoca.
E' qui che noi chiediamo l'intervento del legislatore, senza necessariamente aspettare la prossima finanziaria. Una volta che sono stati pagati gli interessi dell'anticipo dell'epoca, che senso ha continuare a pagare la massa capitale con i valori dell'epoca, quando oggi l'istituto paga "compra" il denaro che vende a prezzi completamente diversi, e che senso hanno le penali che chiedono gli istituti? Le regole che sono cambiate, sono quelle esterne; il contratto fu stipulato in quel modo perche' le regole esterne erano quelle: oggi un contratto simile non avrebbe alcun senso; il risparmiatore non s'e' levato una mattina, ed ha cambiato idea: chiede solo che si applicano le nuove regole e norme.
Per condurre questa iniziativa, con la disponibilita' dei contribuenti coinvolti in prima persona, solcheremo anche le soglie degli uffici giudiziari.

Un'ultima cosa, infine, che affiancheremo a quanto detto sopra sui mutui prima-casa: sul tasso del credito finalizzato all'acquisto rateale, che il nuovo indice ritiene usuraio, per i crediti fino a 2,5 milioni, quando supera il 41,2%. Avete letto bene, non e' un refuso: e' proprio il 41,2%. La forma di credito piu' diffusa e dove il risparmiatore e' in posizione piu' debole (sono i meno abbienti che ricorrono a questo credito con importi cosi' bassi) viene elargita a percentuali da capogiro. E questa sarebbe una politica di favoreggiamento dell'accesso al credito? Quando gia' molti fanno vendite rateali a tassi pressoche' vicini allo zero, a cosa e a chi serve questa licenza d'usura? In genere -da quanto ci risulta- e' utilizzata nelle vendite fuori dei luoghi commerciali tradizionali, dove si annidano la maggiorparte dei raggiri e delle truffe, e dove il consumatore viene distratto da una marea di regali aggiunti che "non fa caso" al valore di cio' che sta acquistando. Nei nostri uffici, purtroppo, giungono molti di questi malcapitati che, ad un prezzo d'acquisto di, per esempio, 2 milioni, sottoscrivono una rateazione di 118.000 lire in due anni, e -tra un pupazzo e una bici per il bimbo- non si rendono conto che sottoscrivono contratti con interessi del 41,2%. Questa percentuale ci sembra decisamente esosa, in particolare perche' utilizzata come abbiamo descritto sopra, nei confronti di consumatori meno-informati. Occorre ridimensionarla.
(Vincenzo Donvito)
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