Venerdì 12 giugno 2026
Menu

Immigrati. Illegittimo trattenimento in CPR. Cassazione: risarcimento possibile anche senza impugnare provvedimento

Irriverente · Emmanuela Bertucci ·

Con la sentenza n. 18658/2026, depositata il 9 giugno 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso una posizione importante per chi è stato (o è) trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR, ex CIE) sulla base di provvedimenti di proroga del trattenimento adottati senza che la persona trattenuta e il suo avvocato siano stati ascoltati. Per chiedere i danni allo Stato, non e’ necessario aver prima fatto ricorso contro il provvedimento che ha causato il danno.

 

Il caso da cui nasce la decisione riguarda un cittadino del Ghana colpito, nel 2010, da un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Non essendo possibile eseguire subito l’espulsione, il Questore di Crotone ne dispose il trattenimento presso il CIE di Bari e il Giudice di Pace convalidò la misura per trenta giorni.

 

La Questura chiese poi due proroghe successive del trattenimento, e in entrambi i casi il Giudice di Pace le concesse limitandosi ad apporre un timbro sulle richieste della Questura, senza fissare un’udienza, senza convocare la persona trattenuta, senza far intervenire un interprete o un avvocato. La persona venne rilasciata il 29 giugno 2010, dopo 168 giorni complessivi di trattenimento.

 

L’uomo agì quindi in giudizio ottenendo il risarcimento del danno per la privazione della libertà personale subita durante le proroghe, adottate violando il suo diritto al contraddittorio, con condanna dello Stato italiano al pagamento di quasi 20.000 euro. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che, senza prima aver impugnato i provvedimenti di proroga illegittimi, l’azione di risarcimento non avrebbe nemmeno dovuto essere ammessa.

 

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’impugnazione del provvedimento di proroga del trattenimento non è un requisito previsto a pena di ammissibilità o procedibilita’ dell’azione per il risarcimento del danno.

 

Il ragionamento della Corte si fonda soprattutto sull’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in materia di libertà personale, che prevede due tipi di tutela distinti: da un lato il diritto di chiedere a un giudice di verificare se la detenzione è legittima e, se non lo è, di farla cessare (tutela “preventiva” o “caducatoria”); dall’altro il diritto a ottenere un risarcimento per il danno subito a causa di una detenzione che si è già rivelata illegittima (tutela “compensativa” o risarcitoria).

 

Si tratta di due strumenti autonomi, complementari e non in rapporto di subordinazione l’uno rispetto all’altro. Pretendere che il primo (il ricorso) sia un passaggio obbligato per accedere al secondo (il risarcimento) significherebbe, di fatto, ridurre la tutela della libertà personale, rendendola dipendente dalla scelta processuale fatta a suo tempo dalla persona trattenuta — scelta che spesso, va detto, è condizionata da fattori molto concreti: la difficoltà di accedere subito a un avvocato, la rapidità con cui si succedono i provvedimenti, la condizione di particolare vulnerabilità di chi si trova chiuso in un centro di permanenza.

 

La mancata impugnazione dei provvedimenti di proroga puo’ comunque essere rilevante al fine di valutare il nesso di causa o la quantificazione del risarcimento e il giudice, nel deciderne l’importo, potrà tenere conto del comportamento della persona danneggiata, riducendo o escludendo il risarcimento nella misura in cui un ricorso tempestivo — se proposto e accolto — avrebbe potuto evitare, in tutto o in parte, il danno. 

Si tratta però di una valutazione che riguarda l’ammontare del risarcimento, non la possibilità stessa di chiederlo.

 

La Corte di Cassazione affronta poi il tema della responsabilità della pubblica amministrazione per ciò che accade durante il trattenimento —  anche nella fase del controllo giurisdizionale.

 

Il trattenimento di una persona straniera in un CPR (detenzione amministrativa)  è un procedimento che la Corte definisce “complesso”: nasce da un atto amministrativo (decreto di espulsione e provvedimento del Questore che dispone il trattenimento), ma per essere legittimo deve passare attraverso il controllo di un giudice, che convalida la misura e, se necessario, ne autorizza la proroga.

 

Ora, la Corte afferma un principio molto significativo: anche se la violazione del contraddittorio nasce da un errore del giudice di pace — che ha prorogato la misura senza fissare un’udienza, senza convocare l’interessato, senza garantire la presenza di un difensore — ne risponde lo Stato nel suo complesso, poiché ha la responsabilità istituzionale di gestire il procedimento di trattenimento dall’inizio alla fine, in tutte le sue componenti, incluso il segmento giudiziario.

 

Questo passaggio della sentenza ha una conseguenza operativa molto concreta, che riguarda direttamente il comportamento che le Questure e l’amministrazione devono adottare non limitandosi a “beneficiare” passivamente di un provvedimento di proroga viziato ma - al contrario - verificata l’irregolarita’ dello stesso porvi rimedio: o attivandosi per rinnovare la richiesta di proroga in modo che venga questa volta garantito correttamente il contraddittorio (chiedendo quindi al giudice di fissare un’udienza, convocare l’interessato e il suo difensore); oppure cessare il trattenimento, perché il titolo che la sosteneva e’ - di fatto - illegittimo.

 

La responsabilità per questi errori, quindi, grava sullo Stato nel suo complesso, e non si “perde” nei meandri di un sistema in cui ciascun soggetto — Questura, Giudice di Pace, amministrazione centrale — potrebbe scaricare la colpa su un altro. 

 

Per le persone che hanno vissuto e vivono l’esperienza del trattenimento in un CPR, si tratta di una decisione di estremo rilievo: se durante il trattenimento sono stati adottati provvedimenti di proroga senza che sia stata fissata un’udienza, senza essere stati convocati, senza la presenza di un avvocato e (se necessario) di un interprete, è possibile chiedere un risarcimento per il periodo di detenzione coperto da quei provvedimenti viziati, anche se all’epoca non si è presentato un ricorso contro di essi. 

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →