Bagaglio smarrito: la Corte di Giustizia dell'Ue esclude il foro di residenza del passeggero
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito che il solo fatto di aver acquistato online un biglietto aereo non attribuisce automaticamente la competenza al tribunale del luogo di residenza del passeggero per le cause di risarcimento in caso di smarrimento del bagaglio. Lo ha deciso il 17 settembre con una sentenza relativa al caso Vueling Airlines (causa C-876/24), che chiarisce un punto controverso di diritto internazionale privato applicato al trasporto aereo.
Il caso trae origine dalla vicenda di una passeggera che aveva acquistato online, da casa propria a Fuenlabrada (comune vicino Madrid), un biglietto per un volo Madrid-Barcellona operato da Vueling. All'aeroporto di Madrid la donna aveva aggiunto, come servizio ulteriore, il check-in del bagaglio, che è però andato perso durante il trasporto. La passeggera ha quindi presentato una richiesta di risarcimento davanti al tribunale del proprio luogo di residenza, a Fuenlabrada, ma il giudice spagnolo ha avuto dubbi sulla propria competenza a decidere la causa e ha deciso di rivolgersi alla Corte di Lussemburgo per un'interpretazione della Convenzione di Montreal del 1999, che disciplina la responsabilità dei vettori aerei in caso di perdita, danneggiamento o ritardo del bagaglio.
Il giudice di Fuenlabrada si chiedeva, in particolare, se le regole sulla competenza giurisdizionale previste dall'articolo 33 della Convenzione di Montreal si applichino, in virtù del Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità dei vettori aerei, anche ai trasporti interamente nazionali, ovvero svolti all'interno di un solo Stato membro. In caso affermativo, chiedeva se il criterio di collegamento relativo al luogo in cui il vettore ha una sede tramite cui è stato concluso il contratto di trasporto possa, quando il contratto è stipulato online, coincidere con la residenza principale e permanente del passeggero.
La Corte ha risposto negativamente a quest'ultimo quesito. Il fatto che un biglietto aereo sia stato acquistato online non significa che sia automaticamente competente il tribunale del luogo di residenza del passeggero a decidere una domanda di risarcimento per lo smarrimento del bagaglio. Nelle conclusioni presentate lo scorso 26 febbraio, l'Avvocato generale Spielmann aveva già indicato una soluzione alternativa: alla luce delle trasformazioni del settore aereo, il tribunale davanti al quale il passeggero può proporre un'azione di responsabilità contro un vettore aereo dovrebbe essere quello del luogo in cui si trova l'aeroporto presso cui il vettore, direttamente o tramite un altro vettore, effettua il check-in dei passeggeri e dei loro bagagli.
La sentenza definitiva della Corte, pubblicata oggi, ha confermato questa impostazione, escludendo che il domicilio del passeggero possa di per sé fondare la competenza giurisdizionale nelle controversie legate allo smarrimento dei bagagli, anche quando il biglietto sia stato acquistato attraverso una piattaforma di vendita online indipendente da casa propria.
La pronuncia ha una rilevanza pratica non trascurabile per i passeggeri che intendano agire contro una compagnia aerea per il risarcimento di bagagli smarriti o danneggiati: chiarisce infatti quale tribunale sia effettivamente competente a giudicare la controversia, un aspetto tutt'altro che scontato quando il contratto di trasporto è stato concluso a distanza, tramite internet, magari attraverso portali di intermediazione indipendenti dalla compagnia aerea stessa.