Biotestamento. Ricorso per farlo accettare
A Firenze un uomo di 70 anni ha presentato ricorso affinche' venga accettato il suo testamento biologico. A darne notizia il suo avvocato, Sibilla Santoni. L'uomo e' sposato, con tre figli, una vita densa di rapporti interpersonali, laureato, in pieno possesso della capacita' di intendere e di volere e in buono stato di salute sia fisico sia mentale. L'uomo, consapevole dello scorrere del tempo, ha iniziato a pensare a circostanze future riguardanti il proprio stato di salute. Cio' lo ha portato ad esprimere al coniuge le proprie volonta' nel caso di una propria futura ed eventuale incapacita', riferendogli di non voler essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico. Questo con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare, alla dialisi, alla ventilazione e all'alimentazione forzata ed artificiale, nel caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che lo costringa a trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che gli impediscano una normale vita di relazione. Nell'eventualita' in cui si presentino tali patologie, l'uomo desidera che vengano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviargli le sofferenze, compreso l'uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita. Al riguardo e' consapevole che nel nostro ordinamento vigono i principi di diritto, che garantiscono il rispetto della volonta' di non sottoporsi a terapie finalizzate a posporre la morte biologica, espresse dal soggetto in un periodo antecedente la perdita della propria capacita' di autodeterminarsi. "Occorre citare gli artt.2, 13 e 32 della Costituzione - afferma Santoni -.
Difatti questa, all'art.2, prevede la liberta' di cura come diritto fondamentale della persona nella sua identita' e dignita', all'art.13 stabilisce nell'accezione individuata dalla Corte Costituzionale con sentenza 471/1990 l'inviolabilita' della liberta' quale 'sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo' e infine, all'art. 32 consacra la tutela della salute come diritto fondamentale prevedendo i trattamenti sanitari obbligatori solo con riserva di legge qualificata. Tali norme costituzionali - come quelle ora citate, che riconoscono diritti primari - possiedono il carattere di imperativita' e di immediata operativita' ed applicabilita' senza la necessita', ai fini dell'applicazione della norma, di alcun intervento da parte del legislatore ordinario. Eventuali leggi che non le rispettassero sarebbero prima facie incostituzionali oltre che non democratiche". In riferimento al necessario rispetto della volonta' del paziente si e' espressa anche la Corte di Cassazione nella sentenza n.
23676/08. La Corte, infatti, tenendo in considerazione l'intimo nucleo della personalita' (rappresentato dal bagaglio di esperienze vissute dal soggetto, dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali o filosofiche che esprimono le determinazioni personali), ha riconosciuto ad ogni individuo il "diritto assoluto di curarsi" anche nel caso limite in cui tale rifiuto esponga il malato al rischio stesso della vita. In riferimento a quest'ultimo aspetto, si precisa che le patologie considerate nel ricorso si caratterizzano per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo della non interferenza con il suo corso. Non viene contemplata alcuna ipotesi che configuri fenomeni eutanasici che, difatti, legittimano interventi accelerativi del naturale percorso di morte. Si delinea un dovere dell'ordinamento al rispetto di un'espressione autodeterminativa finalizzata all'evoluzione naturale del processo biologico della patologia con conseguente ablazione di forzature, violenze e interventi tecnologici invasivi diretti unicamente al prolungamento di una sopravvivenza inerte. Per discutere il ricorso e' fissata udienza per lunedi' prossimo.
Difatti questa, all'art.2, prevede la liberta' di cura come diritto fondamentale della persona nella sua identita' e dignita', all'art.13 stabilisce nell'accezione individuata dalla Corte Costituzionale con sentenza 471/1990 l'inviolabilita' della liberta' quale 'sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo' e infine, all'art. 32 consacra la tutela della salute come diritto fondamentale prevedendo i trattamenti sanitari obbligatori solo con riserva di legge qualificata. Tali norme costituzionali - come quelle ora citate, che riconoscono diritti primari - possiedono il carattere di imperativita' e di immediata operativita' ed applicabilita' senza la necessita', ai fini dell'applicazione della norma, di alcun intervento da parte del legislatore ordinario. Eventuali leggi che non le rispettassero sarebbero prima facie incostituzionali oltre che non democratiche". In riferimento al necessario rispetto della volonta' del paziente si e' espressa anche la Corte di Cassazione nella sentenza n.
23676/08. La Corte, infatti, tenendo in considerazione l'intimo nucleo della personalita' (rappresentato dal bagaglio di esperienze vissute dal soggetto, dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali o filosofiche che esprimono le determinazioni personali), ha riconosciuto ad ogni individuo il "diritto assoluto di curarsi" anche nel caso limite in cui tale rifiuto esponga il malato al rischio stesso della vita. In riferimento a quest'ultimo aspetto, si precisa che le patologie considerate nel ricorso si caratterizzano per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo della non interferenza con il suo corso. Non viene contemplata alcuna ipotesi che configuri fenomeni eutanasici che, difatti, legittimano interventi accelerativi del naturale percorso di morte. Si delinea un dovere dell'ordinamento al rispetto di un'espressione autodeterminativa finalizzata all'evoluzione naturale del processo biologico della patologia con conseguente ablazione di forzature, violenze e interventi tecnologici invasivi diretti unicamente al prolungamento di una sopravvivenza inerte. Per discutere il ricorso e' fissata udienza per lunedi' prossimo.
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