Domenica 7 giugno 2026
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Bollette gas. Conguagli con pagamenti rateali

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Si rafforza la tutela dei consumatori in caso di richiesta di conguagli nella bolletta gas. Dal prossimo mese di marzo, i venditori non potranno chiedere il pagamento in un'unica soluzione ma i clienti avranno diritto a rate costanti, in un numero pari a quello delle bollette emesse fra un conguaglio e quello successivo. E' quanto ha stabilito l'Autorita' per l'energia con la delibera Arg/gas 206/10 che, al termine di una procedura di consultazione con le parti interessate, ha confermato e rafforzato alcune norme a tutela dei consumatori di gas serviti a condizioni contrattuali regolate.
Il provvedimento stabilisce anche la non cumulabilita' delle rate, che dovranno avere la stessa periodicita' delle bollette; il fornitore potra' chiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione da parte del cliente, oppure entro la scadenza della fattura rateizzabile. Le stesse regole valgono per bollette riferite a conguagli derivanti da ricalcoli tariffari, vale a dire per effetto di modifiche alle tariffe. Resta comunque la possibilita' di un diverso accordo, purche' il cliente abbia espressamente manifestato la sua volonta' al venditore e sia stato informato di quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorita' in tema di rateizzazione.
In generale, ed a tutela del consumatore, si ricorda che la possibilita' di richiedere la rateizzazione deve essere obbligatoriamente segnalata in bolletta e puo' essere chiesta: se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso; se al cliente dotato di contatore accessibile e' stato chiesto un conguaglio a causa di una o piu' mancate letture; se il conguaglio - sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario - e' superiore al doppio dell'addebito piu' elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi).
La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta. Le bollette con importi per cui si possa richiedere la rateizzazione devono chiaramente segnalare questa possibilita'.
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