Buoni postali prescritti: Poste condannata a rimborsare i risparmiatori
Due nuove sentenze condannano Poste Italiane a rimborsare risparmiatori titolari di Buoni Postali Fruttiferi che l'azienda riteneva ormai prescritti. Come riporta Diritto del Risparmio, le pronunce - entrambe datate 21 ottobre 2026 - arrivano dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice d'appello, e dal Giudice di Pace di Enna.
Nel primo caso, deciso dal Tribunale di Parma (Sezione II, sentenza n. 1114), i risparmiatori avevano sottoscritto Buoni Postali delle serie 18A, AA3 e AA4 - queste ultime due riportate solo con sigle apposte a mano sul retro dei titoli, non stampigliate in modo regolare - oltre a un Buono privo di qualsiasi indicazione di serie. Nel secondo, affrontato dal Giudice di Pace di Enna (sentenza n. 124), era in discussione un Buono della serie 18P.
In entrambe le vicende, tra il 2023 e il 2024 i risparmiatori si erano recati presso l'ufficio postale dove avevano sottoscritto i titoli per chiederne la liquidazione, ma Poste Italiane aveva eccepito l'avvenuta prescrizione, facendo valere il decorso di oltre dieci anni dalla data di scadenza dei singoli Buoni. Dopo un reclamo scritto rimasto senza esito, i risparmiatori hanno quindi avviato causa civile per ottenere il risarcimento del danno.
I giudici di entrambi i tribunali hanno accertato che Poste Italiane non aveva fornito la prova di aver consegnato ai sottoscrittori il Foglio Informativo Analitico, documento previsto dal D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, che avrebbe dovuto contenere informazioni essenziali come durata e scadenza dei titoli. Secondo le sentenze, i Buoni oggetto di causa non riportavano di per sé informazioni utili a far conoscere al risparmiatore la propria scadenza, rendendo quindi necessaria la consegna di quella documentazione integrativa.
Sulla base di questi elementi, i giudici hanno ritenuto che Poste Italiane abbia violato non solo l'obbligo normativo specifico, ma anche i doveri generali di correttezza e buona fede, di diligenza professionale e di trasparenza nei confronti dei risparmiatori.
Nella propria difesa, Poste Italiane aveva sostenuto di aver comunque assolto l'obbligo informativo attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo di ciascuna serie di Buoni, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte di Cassazione n. 3686 del 2026. I giudici hanno però respinto questa argomentazione, richiamando invece l'ordinanza della Cassazione n. 25070 del 6 settembre 2026, che valorizza il ruolo sostanziale del Foglio Informativo Analitico come strumento di effettiva conoscenza delle condizioni del titolo da parte dell'investitore, non sostituibile dalla mera pubblicazione del decreto ministeriale.
Al termine dei due giudizi, Poste Italiane è stata condannata a corrispondere ai risparmiatori il valore capitale dei Buoni Postali Fruttiferi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati dalla data di scadenza dei titoli fino al saldo effettivo.