Cassazione: risarcimento anche ai casalinghi senza spese per la colf
Il lavoro domestico ha un valore economico riconosciuto, e la sua compromissione a seguito di un incidente costituisce un danno patrimoniale autonomo, distinto dal danno biologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24221/2026, come riporta QuiFinanza, fissando un principio destinato a orientare i futuri giudizi di merito.
Il caso riguardava una donna vittima di un grave sinistro stradale avvenuto il 22 novembre 2013: viaggiava come trasportata su una Fiat Grande Punto quando un'altra vettura, invadendo la corsia opposta a causa dell'alta velocità, delle avverse condizioni meteorologiche e del pessimo stato degli pneumatici, ha provocato uno scontro frontale. La donna aveva riportato gravissime lesioni, un lungo periodo di degenza, diversi interventi chirurgici e postumi permanenti. Tra le compagnie assicurative coinvolte nella richiesta di risarcimento c'era anche quella chiamata a intervenire per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, poiché il veicolo responsabile era privo di assicurazione.
Una consulenza tecnica aveva accertato una riduzione del 66% della capacità della donna di svolgere le faccende domestiche tipiche, come pulire o stirare. Nonostante questo, sia il Tribunale di Milano (sentenza del 18 febbraio 2021) sia la Corte d'appello di Milano (sentenza n. 2303/2022) avevano negato il risarcimento per questa specifica voce di danno, ritenendo sufficiente l'importo già versato dalla compagnia assicurativa e giudicando la richiesta non provata perché la donna non aveva dimostrato di aver sostenuto spese per una collaboratrice domestica o per altri interventi sostitutivi.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, accogliendo il ricorso della donna. La Terza sezione civile ha chiarito che il lavoro domestico non perde la propria importanza economica soltanto perché non viene svolto dietro pagamento di uno stipendio. Chi si occupa della casa produce un'utilità economicamente valutabile: lava, riordina, organizza gli ambienti, gestisce le attività quotidiane, coordina tempi e necessità della famiglia e, quando necessario, presta cura e assistenza ai suoi componenti. Si tratta di attività che, in alternativa, richiederebbero prestazioni acquistabili sul mercato.
Il punto centrale della pronuncia riguarda la prova richiesta per ottenere il risarcimento. Secondo la Corte, identificare il danno con il costo della sostituzione confonde due piani distinti: l'esistenza del pregiudizio e la sua quantificazione. Non è quindi necessario dimostrare di aver pagato una colf o un familiare per sostituire le attività domestiche non più svolgibili: basta provare che l'attività veniva effettivamente svolta prima dell'incidente e che è stata compromessa dalle lesioni subite. Il costo di una collaboratrice domestica può servire solo come parametro tra i possibili criteri per quantificare il danno, insieme al costo di sostituzione o al costo-opportunità del tempo impiegato, ma non può costituire una condizione per il riconoscimento del diritto stesso.
La Cassazione ha inoltre precisato che il danno da riduzione della capacità casalinga non viene meno neppure quando la persona danneggiata si avvale già abitualmente di un collaboratore domestico, perché i compiti di chi gestisce una casa restano più ampi, intensi e articolati rispetto a quelli di un lavoratore dipendente addetto alle pulizie, comprendendo il coordinamento generale della vita familiare, l'organizzazione dei tempi e la gestione delle risorse quotidiane. A sostegno di questa lettura, la Corte ha richiamato alcuni riferimenti normativi che confermano la rilevanza giuridica del lavoro domestico, tra cui gli articoli 143 e 148 del Codice civile, che ne riconoscono il valore ai fini del dovere di contribuzione tra coniugi e del mantenimento dei figli, e l'articolo 230-bis, relativo al lavoro prestato in famiglia.
La Corte non ha comunque liquidato direttamente una somma: ha riconosciuto il diritto al risarcimento, rinviando al giudice di merito la quantificazione del danno secondo criteri equitativi. Nel caso specifico, la donna aveva richiesto un risarcimento di quasi 430mila euro, a fronte dei circa 130mila euro già ricevuti dalla compagnia assicurativa.