Consiglio di Stato: si' a permesso di soggiorno con pena patteggiata
Ha diritto al permesso di soggiorno l'immigrato che, patteggiata una pena non oltre i 2 anni, nei successivi 5 non sia tornato a delinquere. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che con una recente sentenza (n.3902) ha accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario, Uruci Arben, contro la sentenza del Tar della Lombardia che aveva confermato la revoca del permesso di soggiorno e il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo, nel 1995, aveva patteggiato una condanna per furto di una tuta, ma non aveva commesso altri delitti nei successivi cinque anni, circostanza per la quale l'art. 445 cpp prevede l'estinzione del reato. Il Consiglio di Stato fa notare che e' stata la legge 'Bossi-Fini' sull'immigrazione 'a dare rilievo a particolare fattispecie di sopravvenienze, tra le quali rientra, ad esempio, il sopravvenuto conseguimento del beneficio della riabilitazione da parte dello straniero condannato'. I giudici ritengono di condividere l'orientamento secondo cui 'alla riabilitazione possa equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di 'patteggiamento', ai sensi dell'art.445 del cpp'. Secondo il Consiglio di Stato l'extracomunitario non e' dunque da espellere visti l' 'assoluta modesta gravita' del reato commesso' e il suo inserimento in Italia.
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