Investimenti finanziari. Non c'è obbligo di leggere prospetto illustrativo. Sentenza
Il Tribunale Federale tedesco ha scagionato un risparmiatore dalla corresponsabilità di un investimento finito male, malgrado avesse omesso di leggere il prospetto illustrativo. Secondo i giudici dell'alta corte, il cliente non è tenuto a leggere il contenuto della proposta d'investimento poiché ha tutto il diritto di fidarsi del consulente finanziario e dei dati che questi gli fornisce. Sentenza BGH, III ZR 249/09.Nel 1999 il cliente aveva investito 150.000 marchi in un fondo immobiliare chiuso con la prospettiva di costituirsi un capitale di riserva per la vecchiaia. Nel 2002 sono iniziate le difficoltà finanziarie del fondo e nel 2006 la società che lo gestiva è fallita. Alle accuse del cliente, la società responsabile ha opposto la negligenza del risparmiatore che, se avesse preso conoscenza delle informazioni scritte nel prospetto, avrebbe potuto valutare i rischi dell'operazione. Ma secondo i giudici, la colpa è attribuibile unicamente alla consulenza incompleta e inesatta.
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