Italia. Consulta boccia ricorso del Tribunale di Genova sui paramentri minimi alloggio
La Corte costituzionale ha rimandato al mittente, il Tribunale di Genova, i dubbi espressi sul Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione (Dlgs. 286 del 1998) nella parte in cui (all'art. 29), nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare, prevede che l'alloggio nella disponibilita' dell'immigrato debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Alla Corte era stata prospettata la lesione del diritto all'unita' familiare, del principio di uguaglianza, del principio che tutela l'adempimento dei compiti familiari relativi alle famiglie numerose.
Ma i giudici della Consulta, con una ordinanza, hanno dichiarato la questione "manifestamente inammissibile" affermando che "il suo accoglimento presupporrebbe l'esercizio di una discrezionalita' estranea ai poteri della Corte, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la valutazione positiva del requisito inerente la disponibilita' dell'alloggio quale condizione oggettiva per l'esercizio del diritto al ricongiungimento".
Alla Corte era stata prospettata la lesione del diritto all'unita' familiare, del principio di uguaglianza, del principio che tutela l'adempimento dei compiti familiari relativi alle famiglie numerose.
Ma i giudici della Consulta, con una ordinanza, hanno dichiarato la questione "manifestamente inammissibile" affermando che "il suo accoglimento presupporrebbe l'esercizio di una discrezionalita' estranea ai poteri della Corte, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la valutazione positiva del requisito inerente la disponibilita' dell'alloggio quale condizione oggettiva per l'esercizio del diritto al ricongiungimento".
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