Mediazione civile. Provvedimento del Garante Privacy
Con un provvedimento e due autorizzazioni 'ad hoc' il Garante per la privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le liberta' fondamentali delle parti coinvolte.
Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012 (pubblicate sulla G.U. del 3 maggio, n.101), fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima da' il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile dei soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione. La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilita' di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.
La mediazione delle controversie civili e' una procedura resa obbligatoria di recente e affidata a organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza come condominio, eredita', locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.
L'intervento del Garante si e' reso necessario perche' la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (come richieste di risarcimento del danno da responsabilita' medica o diffamazione) e giudiziario (dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si puo' chiedere il risarcimento).
Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorita' in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.).
Il regolamento, integrato dal documento, non dovra' essere cosi' sottoposto nuovamente al parere del Garante.
Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012 (pubblicate sulla G.U. del 3 maggio, n.101), fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima da' il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile dei soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione. La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilita' di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.
La mediazione delle controversie civili e' una procedura resa obbligatoria di recente e affidata a organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza come condominio, eredita', locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.
L'intervento del Garante si e' reso necessario perche' la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (come richieste di risarcimento del danno da responsabilita' medica o diffamazione) e giudiziario (dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si puo' chiedere il risarcimento).
Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorita' in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.).
Il regolamento, integrato dal documento, non dovra' essere cosi' sottoposto nuovamente al parere del Garante.
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