Non punibile chi acquista droga per altri. Cassazione
Chi acquista droga per conto di altri, avendone ricevuto espressa richiesta per un uso collettivo, non e' punibile. Cosi ' la sentenza n.8366 della cassazione lo scorso 1 marzo 2011, che ha respinto il ricorso della Procura de L'Aquila presentato contro l'assoluzione di un 32enne che era stato rinviato a giudizio per spaccio di sostanze stupefacenti.“Ribadita la non sanzionabilita' dell'uso di gruppo, il quale consegua ad un mandato ad acquistare, deve assumersi una diversa conclusione per tutte le altre diverse residue condotte di consumo di gruppo, nell'ipotesi in cui, nell'assenza del preventivo mandato (in ragione della futura ripartizione e destinazione all'esclusivo uso personale), piu' persone decidano, concordemente e unitariamente, di consumare droga, gia' detenuta da uno di loro”.
Un'inversione di rotta rispetto alla sentenza 23574/2009.
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