Martedì 9 giugno 2026
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Rifugiati che scappano da guerra e violenza. Cassazione: tre anni di permesso di soggiorno

U.E. - ITALIA
Notizia ·
In tempi di emergenza-profughi dal Nordafrica la Suprema corte mette i paletti fra rifugiati e semplici immigrati. Allo straniero non basta fuggire da un faida tribale nella comunità d`appartenenza per ottenere la protezione internazionale: per conseguire lo status di rifugiato serve una situazione di pericolo che sia generalizzata a tutto il Paese d`origine, come una guerra civile o una guerra con un paese terzo. In questo caso, può essere rilasciato un permesso di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie: la nuova misura della protezione sussidiaria, che pure offre un permesso di soggiorno triennale, va infatti riconosciuta a chi in patria rischia la pena di morte o la tortura. Lo precisa - riporta il sito Cassazione.net - un`ordinanza del 24 marzo 2011 emessa dalla sesta sezione civile della Cassazione.
La sentenza verte sul caso specifico di un cittadino del Burkina Faso, giunto in Italia in un barcone dalla Libia, dove "non è previsto un sistema di protezione per i rifugiati", che chiedeva la tutela riservata ai richiedenti asilo. Oggi, chi nel Paese d`origine rischia di essere condannato a morte o seviziato può avere in Italia una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e da un complesso quadro di diritti e facoltà: spetta alle commissioni territoriali pronunciarsi in materia. E, nello specifico, lo straniero non poteva vantare una situazione tale da meritare la protezione richiesta, dicendosi in fuga dopo i tumulti scoppiati per l`elezione del capo villaggio.
Lo straniero che presenta la domanda di protezione internazionale, anche se indistinta, ha diritto all`esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, la principale e la sussidiaria. Ma ciò non esclude che gli possa essere rilasciato un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall`articolo 3 della convezione europea dei diritti dell`uomo, ossia la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Attenzione, però: se esistono gravi motivi umanitari, anche diversi da quelli posti alla base della domanda di protezione sussidiaria, le commissioni territoriali devono trasmettere gli atti alla questura per l`eventuale permesso di soggiorno: si tratta di una misura residuale, non a caso limitata nel tempo, ad esempio perché legittimata dalla particolare condizione personale del richiedente oppure da una speranza di rapida evoluzione della situazione nel Paese d`origine.
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