Videosorveglianza, no alle multe ricavate dai filmati. Garante Privacy
Le telecamere installate per la sicurezza urbana non possono trasformarsi in una scorciatoia investigativa per accertare infrazioni al codice della strada. Anche quando il filmato consente di ricostruire con precisione la dinamica di un incidente infatti il comune non può utilizzare liberamente quelle immagini per contestare violazioni amministrative.
Lo ha ribadito il Garante privacy con il provvedimento n. 341/2026 nei confronti del Comune di Reggio Calabria.
La vicenda nasce dall'utilizzo di un filmato estratto da una telecamera installata nell'ambito di un sistema di videosorveglianza dedicato alla sicurezza urbana. Le immagini erano state impiegate dalla Polizia locale per ricostruire un sinistro stradale e contestare a una conducente una violazione dell'art. 191 del Codice della strada per mancata precedenza a un pedone. Successivamente il video era stato trasmesso anche alla Motorizzazione nell'ambito di una procedura collegata alla revisione della patente.
Secondo il garante, il punto decisivo non riguarda l'utilità delle immagini, bensì la finalità per la quale quelle telecamere erano state installate. Gli impianti finanziati e attivati nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sono infatti destinati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Utilizzare gli stessi filmati per finalità amministrative legate alla circolazione stradale significa effettuare un trattamento incompatibile con lo scopo originario della raccolta dei dati. L'Autorità ricorda inoltre che il codice stradale individua in modo puntuale i casi nei quali l'accertamento delle violazioni può avvenire mediante dispositivi automatici o sistemi di rilevazione omologati. Al di fuori di tali ipotesi non esiste una norma generale che consenta ai comuni di recuperare le registrazioni delle telecamere di sicurezza urbana per elevare verbali differiti relativi a incidenti avvenuti sulle strade.
In buona sostanza una telecamera installata per la sicurezza urbana non può essere utilizzata come un dispositivo multifunzione valido per qualsiasi esigenza. A parte alcune ipotesi residuali introdotte lo scorso anno con il decreto Terra dei Fuochi.
(Stefano Manzelli su Italia Oggi del 19/06/2026)