Voli low cost e imposta emissioni sonore: la Cassazione chiarisce che il prezzo del biglietto non conta
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di fiscalità aeronautica: il basso costo di un biglietto aereo non incide in alcun modo sul calcolo dell'IRESA, l'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili. Le compagnie aeree low cost non possono dunque invocare la natura economica delle proprie tariffe per ridurre o azzerare il tributo dovuto alle regioni.
Come riporta GiuriCivile.it, la Suprema Corte ha chiarito che l'IRESA è un'imposta il cui presupposto è esclusivamente l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili in occasione di ogni decollo e di ogni atterraggio negli aeroporti del territorio regionale. La base imponibile dipende da parametri tecnici dell'aeromobile — quali il peso massimo al decollo, la classe acustica e l'orario del volo — e non dal valore commerciale del trasporto offerto al passeggero.
L'IRESA è stata istituita dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, e trasformata in tributo regionale proprio a decorrere dal 1° gennaio 2013 con il d.lgs. 68/2011. Il gettito è destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento e, in parte, all'indennizzo delle popolazioni residenti nelle aree aeroportuali esposte al rumore. Il soggetto passivo del tributo è l'esercente degli aeromobili, come individuato dall'articolo 874 del Codice della navigazione: non il passeggero, ma il vettore aereo.
La sentenza della Cassazione chiude la porta a una tesi difensiva che alcune compagnie del trasporto aereo a basso costo avevano tentato di utilizzare per alleggerire il proprio carico fiscale regionale, sostenendo che le tariffe ridotte praticate ai passeggeri potessero rilevare ai fini della determinazione dell'imposta. La Corte ha respinto questa impostazione, confermando che il collegamento tra emissioni sonore e tributo è di natura tecnica e oggettiva, del tutto indipendente dalla politica commerciale del vettore.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato: in passato la Cassazione aveva respinto i ricorsi di diverse compagnie aeree internazionali contro avvisi di accertamento IRESA emessi da varie regioni, ribadendo la piena legittimità del tributo e la sua coerenza con la normativa europea in materia di restrizioni operative al traffico aereo.