Sabato 6 giugno 2026
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Assegnazione casa coniugale. Mancato pagamento condominio: ne risponde il proprietario

Articolo · Sara Astorino ·

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13963 del 13 Maggio 2026 comunica una ferale notizia ai genitori non collocatari, e quindi non assegnatari della casa, che, tuttavia, sono proprietari dell’immobile.

Nel caso in cui l’assegnatario della casa non dovesse provvedere al pagamento degli oneri condominiali, come invece sarebbe suo onere, il Condominio potrà agire nei confronti del proprietario.

Questo perché il godimento dell’immobile e l’assegnazione non sono idonei a mutare la responsabilità del pagamento.

 

Il caso.

Un condominio agiva nei confronti della Signora Beta quale assegnataria dell’appartamento di proprietà del marito Alfa.

La scelta dipendeva dal fatto che la Signora era l’unica a godere dell’immobile dopo che il marito aveva dovuto lasciarlo per via del provvedimento di assegnazione.

La Signora si opponeva al decreto ingiuntivo che, tuttavia, veniva confermato dal Giudice di Pace.

La Signora, quindi, si rivolgeva al Tribunale deducendo di non essere lei titolare della legittimazione passiva in quanto essendo una semplice assegnataria non poteva essere la destinataria dell’azione del condominio anche se non aveva pagato gli oneri condominiali.

Il Tribunale dava ragione alla Signora e così il Condominio ricorreva in Cassazione.

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso del Condominio spiegando che il diritto di abitazione non coincide con l'assegnazione della casa familiare.

Il primo è un diritto personale di godimento, mentre il secondo è un diritto atipico, pertanto legittimato passivo dell’azione del Condominio per il recupero degli oneri è il proprietario dell’immobile.

 

Leggendo la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione si deve necessariamente sottolineare come una decisione del tutto legittima sia ingiusta soprattutto se si considera che, salvo rarissime eccezioni, sono sempre i padri a dover lasciare la casa e che, il più delle volte, sono loro i proprietari della casa.

Di conseguenza un uomo già gravato pesantemente dalla separazione rischia di vedere ulteriormente peggiorata la propria situazione economica in caso di mancato pagamento (anche per ritorsione o capriccio) da parte dell’ex degli oneri condominiali.

Non va dimenticato, infatti, che pur potendo agire in rivalsa nei confronti della propria ex, il genitore sarà comunque sottoposto a ricatti emotivi.

 

 

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