Martedì 21 luglio 2026
Menu

Somme versate per mantenimento figli. In caso di riduzione non si può pretendere rimborso. Cassazione

Articolo · Sara Astorino ·
Sasun Bughdaryan - Unsplash
Foto: Sasun Bughdaryan — Unsplash (Unsplash License (libero uso))

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21139 del 22 Giugno 2026 ha sancito un importante principio in grado di ridurre il contenzioso e che, soprattutto, renderà più semplice il raggiungimento di accordi tra ex coniugi.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il genitore, tenuto al versamento, non può ottenere la restituzione delle somme versate per i propri figli, anche se l’importo del contributo viene successivamente ridotto da una nuova decisione del giudice.

 

Il caso.

Nel corso di un procedimento di separazione veniva imposto a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad € 1.650,00 in favore del proprio figlio.

La somma veniva, sempre nel corso del medesimo giudizio, ridotta ad € 1.300,00 ed in sede di appello ad € 1.000,00.

Alla luce delle predette riduzioni e tenuto conto che il padre aveva sempre puntualmente provveduto a versare il contributo al mantenimento, lo stesso chiedeva alla madre la restituzione delle somme versate in eccesso.

La richiesta veniva respinta anche nel corso del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione poiché tale tipo di contributo ha natura alimentare ovvero risponde alla necessità, ai bisogni di vita della persona.

Trattandosi di prestazioni alimentari, ormai in maniera costante, la giurisprudenza ha affermato che “la retroattività delle statuizioni della decisione di appello deve essere contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, nel senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è tenuto a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo».

 

Morale?

Se anche si è versato/ pagato in eccesso, non si può chiedere la restituzione della somma e non si possono rifiutare prestazioni future (pagamenti del contributo o di altre spese) poiché espressamente vietato dai principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare.

 

Il lato positivo?

Se il genitore si è reso inadempiente, non ha quindi pagato una volta ottenuta la sentenza di appello che modifica la quantificazione della somma,  non può più essere costretto a versarle.

Se l’altro genitore vorrà agire per il recupero delle somme dovrà farlo recuperando l’importo più basso stabilito dalla decisione di secondo grado.

 

 

Qui il video sul canale YouTube di Aduc

 

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →