Banche e finanza. Tribunale ammette procedimento sommario di cognizione
L’ultima riforma del processo civile, introdotta con la legge 18.6.2009 n. 69, ha introdotto il procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702bis e seguenti c.p.c.. Le nuove norme delineano un procedimento più rapido del processo di cognizione ordinario: a seguito della proposizione del ricorso, il giudice fissa l’udienza di discussione, concedendo termine alla controparte per proporre le proprie difese. In esito all’udienza il giudice, ove non rilevi che la causa richieda un’istruzione non sommaria, decide della causa con ordinanza provvisoriamente esecutiva che, in difetto di impugnazione entro trenta giorni, acquista idoneità di cosa giudicata ex art. 2909 cod. civ. (ossia diventa definitiva come le sentenze).
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 29.9.2010, ha affermato l'ammissibilità di tale procedimento per il ricorso diretto ad ottenere la declaratoria di nullità di operazioni in strumenti finanziari a causa della nullità del contratto quadro.
Nel caso di specie il cliente di una banca aveva dedotto la nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione dello stesso e, conseguentemente, aveva chiesto altresì dichiararsi la nullità delle operazioni finanziarie effettuate in esecuzione del contratto quadro medesimo.
Ebbene, il giudice di Torino, rilevato che le parti non avevano avanzato alcuna richiesta di prova per testimoni, né l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, potendo quindi decidere sulla base delle prove documentali fornite dalle parti, ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso introdotto ai sensi dell’art. 702bis c.p.c. e si è pronunciato sulla controversia.
Si tratta di una interessante prima applicazione del nuovo procedimento sommario di cognizione, in quanto consente di accedere, anche nelle controversie in materia bancaria e finanziaria che spesso hanno natura esclusivamente documentale, ad un tipo di processo più snello e più veloce, e quindi anche più economico.
Naturalmente le controversie più complesse, che necessitano ad esempio, di consulenza tecnico-contabile ne rimangono escluse (e sono frequenti in questo ambito), esulando dal concetto di istruzione sommaria posto a base del procedimento in questione.
* avvocato
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