Domenica 7 giugno 2026
Menu

L'ordinanza del sindaco di Padova viola la legge Fini-Giovanardi

Articolo · Giulio Manfredi ·
Una settimana fa, il sindaco di Padova ha firmato un’ordinanza che prevede una sanzione di 500 euro per chiunque acquista o riceve sostanze stupefacenti in aree pubbliche o aperte al pubblico “'insistenti in zone residenziali”; in alternativa alla suddetta sanzione pecuniaria, il cittadino interessato può fare richiesta entro 30 giorni di essere inserito in un programma di riabilitazione presso un Sert (servizio pubblico per le tossicodipendenze). L’ordinanza suddetta si richiama espressamente al Decreto cosiddetto “Maroni” (D.M. 5 agosto 2008, “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”).

In materia di sanzioni sia penali che amministrative relative agli stupefacenti, la normativa di riferimento è esclusivamente quella contenuta nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dalla cosiddetta legge “Fini-Giovanardi” (L. 49/2006).

In particolare, l’art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi) del DPR fissa le sanzioni amministrative nei confronti di “chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73 (relativo alle sanzioni penali, ndr) …L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio …”.

La legge demanda in modo esclusivo al Prefetto del luogo dove è avvenuto l’illecito amministrativo la competenza in materia di invio al Sert; tale invio non è alternativo alla sanzione amministrativa ma ne costituisce un’integrazione.

E il cosiddetto “Decreto Maroni”, avendo la natura giuridica di decreto ministeriale, è sotto ordinato, nella gerarchia delle fonti, alla legge dello Stato, nel caso specifico al succitato DPR 309/90.

Pertanto, la cosiddetta “ordinanza Zanonato” rappresenta un vero e proprio “eccesso di potere”, invadendo palesemente e pesantemente le competenze fissate in materia dalla legge dello Stato, che deve essere comunque rispettata, anche se si tratta della famigerata legge “Fini-Giovanardi”, che è in realtà la pura e semplice conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, emanato in origine solo per il finanziamento delle Olimpiadi Invernali di Torino; un’aberrazione giuridica e costituzionale di cui porta la piena responsabilità, assieme al governo Berlusconi dell’epoca, l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che promulgò la legge.

Per fortuna, rispetto al caso Englaro e alla relativa tentata decretazione d’urgenza da parte del governo Berlusconi, al Quirinale non siede più Carlo Azeglio Ciampi ma Giorgio Napolitano.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →