Giovedì 23 luglio 2026
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Le spese sostenute per far visita al figlio incidono sul contributo al mantenimento?

Articolo · Sara Astorino ·

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23616/2026 affronta un tema che si presenta sempre più frequentemente nei Tribunali, ovvero le spese che il genitore non collocatario deve affrontare per poter esercitare il proprio diritto di visita.

Capita spesso che, a seguito della fine del rapporto di coppia, i due genitori decidano di vivere, più per necessità che per volontà, in due città diverse.

L’esempio tipico è quello del padre che torna a vivere dai genitori non potendo, almeno all’inizio, far fronte alle spese connesse al reperimento di una nuova abitazione oppure che si debba accettare un trasferimento in altra città o Regione.

Ovviamente in questi casi il diritto di visita deve essere adeguato anche alla luce della nuova sistemazione logistica, si prevede quindi che i genitori si incontrino a metà strada oppure che uno si faccia carico del viaggio di andata e uno del ritorno.

Vi è però un elemento che raramente viene analizzato ovvero quello delle spese legate a questi viaggi e di come queste incidono sulle finanze del genitore non collocatario.

Ebbene la Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, ha sancito un importante principio ovvero quello che  “Le spese sostenute dal genitore non collocatario per esercitare il diritto di visita possono essere prese in considerazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, ma il giudice deve accertare concretamente l’entità e la frequenza.”

 

Il Caso.

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguardava una vicenda che coinvolge un padre che viveva stabilmente in Usa e un figlio, affetto da una grave forma di autismo, che viveva ad Avellino con la propria madre.

Stante la differenza di reddito il contributo al mantenimento era quantificato dalla Corte d’Appello in € 1.100,00 mensili, e  l’importo era stato quantificato anche alla luce delle ingenti somme che il padre doveva sostenere ogni volta che si recava in Italia a far visita al figlio.

Secondo la Cassazione la motivazione predetta non era sufficiente poiché sicuramente le spese di viaggio incidono sulla determinazione del contributo al mantenimento, poiché sono strettamente connesse all’esercizio del diritto di visita e rappresentano costi ordinari prevedibili ma, per ottenere la riduzione del contributo al mantenimento, occorre che il giudice verifichi il reale ammontare, la periodicità e il peso effettivo rispetto alla capacità economica del genitore obbligato. 

Non solo, la Corte ha chiarito che le spese di viaggio non comportano sempre una diminuzione del contributo al mantenimento, poiché bisogna sempre contemperare la situazione economica del genitore, che va verificata, e le esigenze del figlio soprattutto se affetto da handicap grave.

 

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