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Pubblica Amministrazione lenta. Come difendersi?
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Articolo di Sara Astorino
13 gennaio 2021 13:09
 
E’ capitato a noi direttamente oppure ad un nostro parente/conoscente di doversi rapportare con la Pubblica Amministrazione per i più svariati motivi.
La necessità di avere un’informazione, di fare un ricorso, di ottenere un permesso ed è fatto notorio che le tempistiche necessarie per arrivare ad ottenere ciò che ci serve sono certe solo sulla carta.
Sebbene le procedure amministrative abbiano tempistiche ben definite, in base alla tipologia di provvedimento e/o azione la PA, pubblica amministrazione, ha 30/90/120/180 giorni per rispondere, queste non sono mai, salvo qualche rarissimo caso, rispettate.
Il mancato rispetto delle tempistiche si traduce, in alcuni casi, in un danno.
Danno che viene definito “danno da ritardo”.

Qual’è la definizione di danno da ritardo?

Quando si usa l’espressione danno da ritardo si fa riferimento alla responsabilità della Pubblica Amministrazione derivante tanto dall’omesso quanto tardivo esercizio del potere amministrativo consistente nel fornire la risposta, termine da utilizzarsi in senso ampio, richiesta dal cittadino.

L’art. 2 della L. 241/1990 prevede espressamente “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. I procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.

Occorre, tuttavia, chiarire che non in tutti i casi in cui la PA non rispetti il termine di 30 (trenta) giorni si può agire per ottenere il ristoro del danno da ritardo.

Quando si può agire per ottenere il risarcimento del danno da ritardo?

Precisiamo che il provvedimento della PA sebbene tardivo rimane sempre e comunque legittimo.
La precisazione è d’obbligo onde evitare il formarsi della finta convinzione che un provvedimento sfavorevole al cittadino emesso tardivamente sia illegittimo oppure improduttivo di effetti.

Tenendo in considerazione che la responsabilità della Pa ha natura extracontrattuale, il cittadino avrà diritto ad ottenere il risarcimento solo se sarà in grado di fornire la prova del danno subito, del nesso eziologico fra il pregiudizio lamentato e il ritardo/inerzia della PA nonché dimostrare che il comportamento tenuto dalla PA è dovuto a dolo o a colpa.

Come può difendersi la PA?

La PA dovrà dimostrare che il ritardo è dovuto alla sussistenza di particolari o organizzative difficoltà tecniche.
Nessuna giustificazione potrà essere ricercata facendo riferimento a prassi e comportamenti reiterati.

Quali atti possono generare una responsabilità della PA in caso di ritardo?

Sono tre le categorie di atti che fanno sorgere in capo alla PA la responsabilità connessa al ritardo.
Si tratta degli atti di contenuto favorevole; di riesame su provvedimenti di sfavore precedentemente adottati e di quelli volti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi ma indirettamente vantaggiosi per l’istante.

Quali sono i termini per iniziare l’azione?

La risposta è fornita dall’art. 30 cpa che prevede che l’azione di risarcimento debba essere esperita, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di conclusione del procedimento.
Facendo un esempio pratico se la PA avrebbe dovuto rispondere entro il 30 Gennaio i 120 giorni decorreranno dal 30 Gennaio.
Il cittadino, quindi, dovrà attivarsi nei confronti della PA entro e non oltre la data del 30 Maggio.

Di cosa si terrà conto nella valutazione del risarcimento?

La risposta è fornita dal III comma del citato art. 30 cpa “nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti, (…) esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
La previsione è da leggere molto, molto attentamente poiché è implicito nella stessa che i danni potranno essere esclusi, o comunque ridotti, laddove il creditore, ovvero il cittadino richiedente, non abbia posto in essere tutte le condotte necessarie ad evitate o limitare il danno stesso.
Non è previsto alcun comportamento specifico da parte del cittadino, ma solo che questi si comporti seguendo l’ordinaria diligenza.
E’ corretto affermare che il giudice, chiamato a decidere sulla richiesta del risarcimento, valuterà tanto la condotta della PA che quella del cittadino.

Per completezza occorre spiegare che oltre al danno da ritardo esiste anche il danno da mero ritardo

Cosa si intende per danno da mero ritardo?

Si tratta di una tipologia di danno introdotta dalla novella legislativa del 2013 che ha modificato la L. 241/90.
A seguito della predetta modifica l’art. 2 bis, comma bis, della Legge 241/90 prevede un indennizzo sempre spettante all’amministrato, in virtù del solo superamento dei termini da parte dell’amministrazione, a prescindere dalla spettanza del bene finale al privato.

Qual’è la differenza tra danno da ritardo e danno da mero ritardo?
La differenza è sostanziale nonché enorme.
Nel caso di danno da ritardo occorre che il cittadino provi tutta una serie di circostanze, mentre nel danno da mero ritardo è sufficiente dimostrare che la PA non ha messo alcun provvedimento nel termine alla stessa concesso.
Perché sussiste questa differenza?
Il danno da ritardo ha carattere risarcitorio mentre il danno da mero ritardo ha carattere indennitario.
Quali sono i termini per l’azione?
Sono identici a quelli previsti per il danno da ritardo.
Si possono richiedere entrambi?
Sì. La domanda risarcitoria e quella indennitaria sono cumulabili.
Occorre, tuttavia, precisare che le somme ricevute a titolo di indennizzo verranno detratte da quelle dovute a titolo di risarcimento.
 
 
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