Sabato 6 giugno 2026
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Quale responsabilita' del convivente di chi detiene stupefacenti? Commento alla sentenza 39989/2008

Articolo · Carlo Alberto Zaina ·
I giudici di legittimità si soffermano su di una tematica già affrontata in passato da un’importante sentenza di merito del Tribunale di Catania, e cioè sulla qualificazione giuridica e sulla rilevanza penale della condotta tenuta dai chi conviva con una persona che risulti detentore (o detentrice) di sostanza stupefacenti.
Già in passato[1] si era appalesata la necessità di decodificare la indicata situazione, verificando, altresì, se la posizione personale sopra descritta rientrasse nella ipotesi di connivenza non punibile, in quella di favoreggiamento od in quella di concorso nella detenzione.
La soluzione cui perviene, nella fattispecie, il Supremo Collegio appare parzialmente in linea con quanto già era stato evidenziato in precedenza[2] da una ricognizione dello stato dell’arte in materia.
Vale a dire che una costruzione maggiormente flessibile della situazione soggettiva del soggetto, che si trovi coinvolto nell’actio detentiva di altri, permette di affermare il superamento delle rigide logiche che riportavano siffatto contesto nell’alveo del solo concorso di persone nel reato (regolato dall’art. 110 e segg. c.p.).
E’, quindi, evidente la possibilità che la persona cui non venga ascritta, né dimostrata, direttamente la codetenzione dello stupefacente, veda circoscritta la propria posizione processuale al dilemma intercorrente fra favoreggiamento e connivenza non punibile.
A questa ultima soluzione perviene, in maniera logica e con motivazione convincente la Corte, nel caso sottoposto alla di lei attenzione, operando una attenta disamina e giungendo ad un precisa identificazione di quelli che devono essere i percorsi valutativi.
I giudici supremi fanno, in primo luogo giustizia del pregiudizio in base al quale la partecipazione concorsuale, da parte di persona convivente, alla altrui detenzione del compendio drogante, può essere presunte, siccome in re ipsa.
Sostiene in sentenza, infatti, il Supremo Collegio, infatti, che per rinvenire il concorso di persone nel reato, “non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso (Cass. Penale sez. VI, 9575/99, Rv. 214317, Lisciotto; conformi: 3924/98, Rv. 210638)”.
Si impone, dunque, ai fini di rilevare una partecipazione criminosa efficiente, che si estrinsechi in manifestazioni concorsuali, oppure in forme di favoreggiamento, un consapevole contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa.
Nel caso in cui l’azione attribuita al supposto concorrente/favoreggiatore si configuri come espressione di pura conoscenza o come astratta adesione morale, prive di un’azione efficace sul piano eziologico, risolvendosi in contegno di assistenza inerte, non si verte in ambito di punibilità[3].
Chi dunque rimanga spettatore non partecipe e passivo, al momento di commissione del reato, ove non sia titolare di un dovere o di un obbligo di natura giuridica, finalizzato ad impedire l’evento in atto (art. 40/2° c.p.), non può essere sottoposto a sanzione a cagione della propria condotta omissiva.
A rafforzamento del principio di non punibilità di chi non si opponga alla detenzione in casa di droga da parte di altri, soccorre – dunque – la presenza di rapporti personali di natura e carattere affettivo o di intima relazione personale.
Tale condizioni soggettive di natura psicologica acquisiscono valenza favorevole, però, a precisa condizione che la condotta tenuta non sia tale da suscitare un sostegno alla volontà criminosa del congiunto o del partner, il quale percepisca la forza agevolatrice insita nel comportamento in parola.
Escludendo, quindi, che il descritto rapporto familiare od amicale possa per naturale definizione assumere aspetto di indicatore sintomatico di una implicita partecipazione determinativa all’illecito da altri commesso, è, altresì, vero – come testè detto – che la giurisprudenza ravvisi la possibilità che l’iniziale liceità della condotta possa tramutarsi in illiceità, ove sia dimostrato che l’omissione si traduca in una vera e propria collaborazione strumentale al perfezionamento deel reato di cui all’art. 73 co. 1 dpr 309/90.
Si è detto, in precedenza, che la sentenza solo parzialmente – però – si allinea con quella impostazione superveniens che ha introdotto il reato di favoreggiamento quale ulteriore cuspide, che si pone come terza, rispetto alla dicotomia fra le soluzione date dalla non punibilità e dal concorso di persone nel reato.
La Corte, infatti, esclude che sia percorribile una terza via e dichiara che in presenza di uno stato “di consapevolezza dell'agente di apportare un contributo causale alla condotta altrui, già in atto ovvero nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione, per cui l'aiuto che in seguito dovesse essere prestato viene a rientrare nella fattispecie del concorso di persona nel reato e non del favoreggiamento (Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 1997, n. 4243, ric. Contaldo, m. CED 207.799).”
Senza allargare in maniera impropria lo spettro del presente commento, e riservando per il futuro il necessario approfondimento di questo tema, sia concesso dire che la lapidaria posizione della Corte di Cassazione non convince, anche perché non supportata dall’esplicitazione di pregnanti motivazioni.
Va, quindi, tassativamente recisamente escluso il concorso del coniuge (e dello stesso convivente more uxorio) ai sensi dell’art. 110 c.p. ogniqualvolta si versi in un contesto caratterizzato da un mero comportamento negativo di quest'ultimo (marito-moglie-convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato ad opera del “partner”, senza impedirne od ostacolarne in qualsiasi modo la esecuzione, sul presupposto che non sussiste in siffatta circostanza un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento. 

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Carlo Alberto Zaina

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[1] Il reato di favoreggiamento ed i delitti in materia di sostanze stupefacenti, Articolo di Carlo Alberto Zaina in clicca qui 14.06.2005 e commento a sentenza G.M. Trib. CT. 25.1.05, Tomarchio
[2] Il reato di favoreggiamento ed i delitti in materia di sostanze stupefacenti cit.
[3] Cass. Penale sez. IV, 3924/98, RV. 210638, Brescia, Massime precedenti Conformi: N. 9930 del 1994 Rv. 199162, N. 11383 del 1994 Rv. 199634, N. 2 del 1995 Rv. 200310). 
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