Mercoledì 8 luglio 2026
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Risarcimento superiore a 156mila euro per un padre a cui è stato impedito di essere presente nella vita del figlio

Articolo · Sara Astorino ·
Andrik Langfield - Unsplash
Foto: Andrik Langfield — Unsplash (Unsplash License (libero uso))

La Corte d’Appello di Roma, con una sentenza emessa dopo un lunghissimo iter processuale, ha disposto in favore di un padre, a cui reiteratamente era stato impedito di vedere il figlio, un risarcimento di oltre 156mila euro.

 

La vicenda è complessa ma riflette una situazione molto comune: quella in cui uno dei due genitori, dopo la fine del rapporto, impedisce all’altro di vedere i propri figli.

Deve essere immediatamente chiarito che non si tratta della fantomatica PAS, disturbo inesistente non riconosciuto dal DSM 5 e rigettato dai Tribunali italiani, ma di una condotta scientemente voluta da un genitore incapace di andare oltre il proprio rancore.

 

Il caso.

Una coppia si separava quando il loro unico figlio aveva tre anni e sin da subito la madre -
premiata nel 2022 dal Parlamento Europeo come madre coraggio - impediva al padre di vedere il proprio figlio.

Inutile fu il ricorso all’autorità giudiziaria poiché i provvedimenti che riconoscevano il diritto del padre e del bambino di stare insieme e di frequentarsi venivano puntualmente disattesi dalla madre.

La condotta posta in essere dalla madre era talmente grave che nel 2019 il Tribunale dei Minorenni disponeva che il bambino dovesse vivere col padre e due anni dopo dichiarava la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale.

Entrambi i provvedimenti rimanevano disattesi poiché la madre impediva non solo il rapporto padre- figlio ma anche di consentire al figlio di lasciare la casa dove viveva con lei.

Anno dopo anno il bambino cresceva senza avere un vero rapporto con il padre e la situazione così disastrosa  e paradossale portava la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ad emanare la sentenza n. 4337/24 con la quale condannava lo Stato italiano ritenuto responsabile di non aver tutelato adeguatamente il diritto alla vita familiare del padre, sancendo la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Sul caso interveniva anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29690/2024 riconoscendo, in modo netto, l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla madre nell'ostacolare le visite paterne, insieme alle conseguenze negative che questo comportamento ha avuto sul bambino.

Per tale ragione la Corte di  Cassazione ha affidato ai giudici della Corte d'Appello di Roma  il compito di quantificare il danno patito dal padre, ricordando che l’art. 709 ter cpc punisce il genitore che impedisce all'altro di mantenere, educare, istruire e seguire moralmente il figlio.

La Corte d’Appello ha, quindi, disposto un consistente risarcimento a favore del padre ma il vero risultato non è questo.

 

Il vero risultato è l’aver riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio illecito endofamiliare posto in essere dalla madre.

 

Tuttavia né questo risultato importante sulle responsabilità derivanti da condotte sbagliate tenute in famiglia e neppure i “soldi” potranno mai rimediare a ciò che è stato tolto a questo bambino cresciuto senza un padre. 

 

Si tratta di un danno profondo a livello psicologico che si ripercuote sull’intera vita di un ragazzo che avrebbe dovuto essere protetto.

 

Si spera, tuttavia, che a seguito di questa vicenda non solo lo Stato Italiano agisca più velocemente per vedere rispettati i provvedimenti emessi dai Giudici, ma che individui e fornisca reali strumenti di tutela per far eseguire  i predetti provvedimenti.

Chi scrive, invece, non crede che questa sentenza muti ciò che accade troppo spesso ovvero che un genitore riesca a mettere da parte se stesso, il proprio ego, le proprie convinzioni per tutelare il figlio.

 

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