RSA e malattie cronico-degenerative: Tribunale di Firenze dichiara nullo il contratto e condanna la struttura a restituire quasi 68mila euro
Con sentenza del 14 giugno 2026 (R.G. 9132/2018), il Tribunale di Firenze ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 15.000 euro che una residenza sanitaria assistenziale aveva ottenuto contro la famiglia di un ospite, e ha condannato la stessa struttura a restituire ai familiari quasi 68.000 euro, versati nel corso di otto anni a titolo di "quota sociale" per il ricovero. Alla base della decisione c'è un punto preciso: la natura delle prestazioni effettivamente erogate, accertata da una consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio.
I fatti
La vicenda riguarda una donna che, all'epoca dei fatti, aveva 53 anni ed era affetta da Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa ereditaria che le aveva già causato, fin dal 2005, un quadro di invalidità totale e di handicap grave, con necessità di un trapianto di neuroblasti striatali e di terapia immunosoppressiva cronica. Diventata non più assistibile a domicilio, nel novembre 2008 viene inserita d'urgenza, tramite il Comune e l'ASL, in una residenza per anziani e disabili del territorio fiorentino.
Al momento dell'ingresso viene fissata una quota a carico dell'utente di 29,78 euro al giorno, poi ridotta a 21,20 euro nel febbraio 2010, quando il marito - non ancora amministratore di sostegno della moglie - firma, nella sua qualità di "delegato", un contratto di ospitalità che lo rende responsabile in solido di tutte le obbligazioni verso la struttura. Dal dicembre 2016 la quota a carico della signora sale però a 57,80 euro al giorno, corrispondente all'intera "quota sociale" (il 50% del costo complessivo della retta).
Di fronte a questo aumento, nel marzo 2017 il marito comunica il recesso dal contratto e, contemporaneamente, chiede che venga rivalutato il piano assistenziale, con il riconoscimento della natura prevalentemente sanitaria - e non assistenziale - delle prestazioni rese, e la conseguente presa in carico integrale da parte del servizio sanitario. L'ASL ritiene competente sul punto la Società della Salute territoriale, che però rigetta l'istanza.
Nelle more del giudizio la signora muore. La struttura, nel frattempo, ottiene un decreto ingiuntivo di 15.698,28 euro per le rate non pagate da gennaio a novembre 2017 e lo notifica al marito e ai figli, eredi. Questi si oppongono e, in via riconvenzionale, chiedono la restituzione di tutto quanto versato dal 2008 al 2016 a titolo di quota sociale: oltre 67.000 euro.
La consulenza tecnica
Il Tribunale dispone una CTU, che ricostruisce in modo analitico il quadro clinico della signora a partire dai verbali di invalidità civile del 2005-2006 e dalla documentazione sanitaria della struttura. Ne emerge che, già dall'ingresso nel 2008, la paziente riceveva un trattamento sanitario continuativo: monitoraggio costante dei parametri vitali, gestione della terapia farmacologica cronica e dei suoi aggiustamenti, medicazioni e trattamento di episodi acuti. Con il progredire della malattia, dal 2015-2016, si aggiungono la gestione di una gastrostomia percutanea, il catetere vescicale, la contenzione per i disturbi motori e posturali, la prevenzione delle lesioni da pressione.
La conclusione del perito è netta: si tratta di prestazioni che, fin dall'inizio, "si integravano con quelle di tipo più strettamente sanitario in un percorso appunto integrato di assistenza, richiedente un approccio multidisciplinare". Il consulente di parte della struttura non ha contestato in modo specifico queste conclusioni, limitandosi a riproporre le difese già svolte negli atti.
La nullità del contratto
Il punto decisivo ricalca una giurisprudenza ormai conforme : la qualificazione giuridica delle prestazioni rende non utilizzabile lo strumento contrattuale per ovviare alle regole pubblicistiche di cassa.
L'art. 3-septies del d.lgs. 502/1992 distingue, nell'ambito delle prestazioni sociosanitarie, quelle "ad elevata integrazione sanitaria" - caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, e riferite tra l'altro alle disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Il DPCM 14 febbraio 2001 le definisce ulteriormente e ne pone il costo a carico del fondo sanitario: per l'utente, quindi, gratuite. La Cassazione ha più volte ribadito (tra le altre, le sentenze n. 28321/2017, 39438/2021, 21528/2021, 33394/2024, 2038/2023 e 22776/2016) che, quando le prestazioni sanitarie non possono essere fornite se non insieme a quelle assistenziali - quando sono cioè "inscindibili" - la degenza in RSA va considerata integralmente sanitaria e a carico del SSN, senza compartecipazione di Comune, utente, familiari o eredi.
Avendo la CTU accertato proprio questa inscindibilità fin dal 2008, il Tribunale ne fa discendere la nullità del contratto con cui era stato posto a carico della signora, e poi della sua famiglia, il pagamento - anche solo parziale - del ricovero. Richiamando un precedente della Cassazione (n. 17234/2017), la sentenza parla di un "difetto genetico della causa": il contratto manca di una reale funzione economica, esattamente come sarebbe nullo un contratto con cui qualcuno si impegnasse a pagare per il proprio ricovero in un ospedale pubblico.
La struttura si era difesa sostenendo di essersi limitata ad applicare quanto stabilito dagli enti pubblici: l'impegnativa di accoglienza del 2008 e la comunicazione della Società della Salute del 2017, che aveva rigettato l'istanza di rivalutazione, non erano mai state impugnate dalla famiglia, e quindi - secondo la struttura - restavano vincolanti per tutti, compreso il giudice civile. Il Tribunale supera l'argomento richiamando il potere di disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario.
Una pronuncia che può essere utile a tutte le famiglie che si trovano in situazioni analoghe: quando a una persona ricoverata in RSA per una patologia cronico-degenerativa vengono erogate prestazioni sanitarie che non possono essere separate da quelle assistenziali, la quota di partecipazione richiesta all'utente o ai suoi familiari può non essere dovuta - anche se il contratto è stato firmato, e anche se i provvedimenti amministrativi che ne sono alla base non sono stati impugnati nei termini.