MULTIPROPRIETA
'TRUFFE PER 100 MILIONI DI EURO PER CASE INESISTENTI
Roma, 18 Aprile 2002. La polizia spagnola ha smantellato una rete criminale internazionale che operava a Tenerife (Spagna), accusata di aver estorto 100 milioni di euro a 50.000 vacanzieri di varie nazionalita' (tedeschi, italiani, francesi, belgi, danesi, svizzeri, olandesi e britannici). La truffa consisteva nel proporre appartamenti in multiproprieta' per trascorrervi le vacanze. Le case ovviamente non esistevano. Non smetteremo mai di raccomandare la massima prudenza nell'acquisto di multiproprieta', specialmente all'estero -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc - dov'e' complesso districarsi tra uffici e carte e dove c'e' l'ulteriore complicazione della lingua. I contratti di multiproprieta', cioe' della proprieta' di un bene divisa per fasce temporali, hanno registrato un notevole sviluppo perche' si usufruisce di un immobile a poco prezzo e nel periodo dell'anno scelto, con la possibilita' di scambio con altre multiproprieta'. Le truffe sono sempre in agguato e occorre tutelarsi. Il settore e' stato regolamentato da una direttiva comunitaria e da un decreto legislativo (1). Riportiamo alcune informazioni utili per chi si appresta all'acquisto.
All'acquirente deve essere consegnato un prospetto informativo, redatto in lingua italiana, che contiene la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione, i servizi e le strutture in comune, le norme di manutenzione, il prezzo, le tasse, imposte e spese amministrative per la gestione. Inoltre le società venditrici, che hanno un capitale sociale versato inferiore a 10 miliardi e che non hanno sedi in Italia, devono sottoscrivere una fidejussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione del contratto; la fidejussione e' comunque obbligatoria quando l'immobile e' in corso di costruzione. L'acquirente ha diritto al ripensamento (recesso) entro 10 giorni dalla firma, senza il pagamento di alcuna penale, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto. Il recesso e' valido oltre che per le quote di multiproprieta' anche per le quote di soggiorno. Attenzione a non sottoscrivere contratti per fasce temporali inferiori ai sette giorni, in questo caso non e' valido il diritto al ripensamento!
(1) Direttiva 94/47 CE; Decreto Lgsl. n. 427/1998.
Roma, 18 Aprile 2002. La polizia spagnola ha smantellato una rete criminale internazionale che operava a Tenerife (Spagna), accusata di aver estorto 100 milioni di euro a 50.000 vacanzieri di varie nazionalita' (tedeschi, italiani, francesi, belgi, danesi, svizzeri, olandesi e britannici). La truffa consisteva nel proporre appartamenti in multiproprieta' per trascorrervi le vacanze. Le case ovviamente non esistevano. Non smetteremo mai di raccomandare la massima prudenza nell'acquisto di multiproprieta', specialmente all'estero -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc - dov'e' complesso districarsi tra uffici e carte e dove c'e' l'ulteriore complicazione della lingua. I contratti di multiproprieta', cioe' della proprieta' di un bene divisa per fasce temporali, hanno registrato un notevole sviluppo perche' si usufruisce di un immobile a poco prezzo e nel periodo dell'anno scelto, con la possibilita' di scambio con altre multiproprieta'. Le truffe sono sempre in agguato e occorre tutelarsi. Il settore e' stato regolamentato da una direttiva comunitaria e da un decreto legislativo (1). Riportiamo alcune informazioni utili per chi si appresta all'acquisto.
All'acquirente deve essere consegnato un prospetto informativo, redatto in lingua italiana, che contiene la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione, i servizi e le strutture in comune, le norme di manutenzione, il prezzo, le tasse, imposte e spese amministrative per la gestione. Inoltre le società venditrici, che hanno un capitale sociale versato inferiore a 10 miliardi e che non hanno sedi in Italia, devono sottoscrivere una fidejussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione del contratto; la fidejussione e' comunque obbligatoria quando l'immobile e' in corso di costruzione. L'acquirente ha diritto al ripensamento (recesso) entro 10 giorni dalla firma, senza il pagamento di alcuna penale, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto. Il recesso e' valido oltre che per le quote di multiproprieta' anche per le quote di soggiorno. Attenzione a non sottoscrivere contratti per fasce temporali inferiori ai sette giorni, in questo caso non e' valido il diritto al ripensamento!
(1) Direttiva 94/47 CE; Decreto Lgsl. n. 427/1998.
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