Aggravante clandestinità, Corte Costituzionale: è discriminatoria
E' 'discriminatoria' l'aggravante di clandestinita', introdotta nel luglio del 2008 con il primo pacchetto sicurezza e quindi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione 'che non tollera irragionevoli diversita' di trattamento'. Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza con la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma.La Consulta ha anche ritenuto l'aggravante in contrasto con l'articolo 25 della Carta 'che prescrive in modo rigoroso che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualita' personali'.
Nel suo ragionamento la Corte fa anche riferimento al reato di clandestinita' introdotto nel 2009, con il secondo pacchetto sicurezza. E in proposito osserva: 'la violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori puo' essere penalmente sanzionata, per effetto di una scelta politica del legislatore, non censurabile in sede di controllo di legittimita' costituzionale'. Pero' 'non puo' introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosita' del soggetto responsabile, che deve essere frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso, con riguardo alle concrete circostanze oggettive e alle personali caratteristiche soggettive'.
La Consulta si rifa' a sue precedenti pronunce per ribadire che i diritti inviolabili 'spettano ai singoli, non in quanto partecipi di una determinata comunita' politica, ma in quanto esseri umani'; e che 'la condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata - per quanto riguarda la tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell'ambito del diritto penale'. E invece 'la ratio sostanziale' della norma che ha introdotto l'aggravante di clandestinita' 'e' una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosita' dell'immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere'. Con il risultato che 'non solo lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, a parita' di comportamenti penalmente rilevanti, e' punito piu' gravemente del cittadino italiano o dell'Unione europea, ma lo stesso rimane esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio nazionale e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane, ad un trattamento penale piu' severo'. Tutto cio', secondo la Consulta, 'si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, che non tollera irragionevoli disparita' di trattamento'.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti