Venerdì 12 giugno 2026
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Cartelle esattoriali, il Velino: compenso troppo esoso per Equitalia

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Analizzando una cartella esattoriale notificata a una persona fisica da Equitalia, la societa' che gestisce la riscossione delle imposte, il cui ammontare e' particolarmente elevato, emerge che altrettanto esoso diviene il compenso che spetta all'agente della riscossione. Nel caso di specie, a fronte di una cartella di quasi un milione di euro, il compenso e' pari a oltre 45 mila euro, compenso che diviene di oltre 87 mila euro se l'ammontare iscritto a ruolo non venisse onorato nei termini di legge. Ora, ammettendo che il contribuente onori la cartella entro i 60 giorni dalla notifica, questi vedra' l'ammontare dovuto al fisco maggiorato di quasi il 5 per cento per oneri di riscossione. Si ponga altresi' attenzione alla circostanza che il compenso di riscossione non matura solo su quanto dovuto a titolo di tributo, ma anche su quanto dovuto a titolo di interessi e sanzioni, derivanti dal mancato rispetto dell'originario obbligo tributario.
In altri termini, a fronte di un'imposta sul reddito presuntivamente dovuta a seguito di accertamento, il compenso di riscossione che spetta a Equitalia e' pari al 4,65 per cento dell'imposta iscritta a ruolo. A questo 4,65 per cento si aggiunge un ulteriore 4,65 per cento che e' dovuto per la riscossione della sanzione - questa pari all'ammontare dell'imposta - oltre a un ulteriore 4,65 per cento applicato sull'ammontare degli interessi dovuti all'erario per il ritardo con il quale e' stato onorato il debito tributario. Se per un attimo si volesse sfrondare quanto dovuto a titolo di sanzioni e interessi e quindi determinare il compenso di riscossione sulla sola imposta presuntivamente dovuta, emergerebbe una percentuale del 10,32 per cento. Se poi il contribuente non riuscisse a pagare nei 60 giorni di legge, l'aggio esattoriale verrebbe ulteriormente maggiorato del 93 per cento rispetto all'importo originario: conseguentemente, se si volesse determinare la percentuale di carico del compenso di riscossione sull'originario tributo presuntivamente dovuto, non tenendo conto di sanzioni e interessi, si avrebbe un 20 per cento di ulteriore aggravio rispetto a quanto non corrisposto in sede di dichiarazione dei redditi.
Tutto cio' e' normativamente disciplinato e si puo' ritenere che cio' sia fatto quale deterrente contro i soggetti che tentano l'evasione d'imposta; tuttavia costringere un contribuente a erogare, all'agente della riscossione, un compenso pari al 10 per cento dell'imposta originariamente non pagata, per riscuotere la stessa in 60 giorni, appare forse in contrasto con i principi di giustizia tributaria, soprattutto perche', in alcune circostanze, a fronte di quella cartella di pagamento pende un contenzioso non ancora definito. (Enrico Siciliano / Il Velino)
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