Martedì 9 giugno 2026
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Cassazione: anche i conviventi sono famiglia

U.E. - ITALIA
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"Chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia soltanto quella che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dall'assistenza reciproca, dalla convivenza fondata su comuni ideali e stili di vita? E chi riuscirebbe a distinguere la situazione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei partecipi, da quella di chi ha contratto formalmente il matrimonio?". Cosí afferma la IV sezione penale della Cassazione, nella sentenza 32190, in merito al caso di un uomo accusato di furto ai danni della sua ex. La Corte d'appello di Ancona aveva dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela, equiparando la situazione a quella prevista dal codice in caso di furto ai danni del coniuge separato (con il presupposto del procedimento dato dalla querela della persona offesa).

Secondo i giudici di piazza Cavour, "il diritto non puó non tener conto dell'evoluzione della società e della necessità di adattare le sue regole ai mutamenti della realtà sociale: oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e piú ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir meno dell'indissolubilità del matrimonio, non costituisce piú caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio".
Rispetto alla vicenda particolare che si trovano ad esaminare i giudici scrivono: "Esiste una ragione giustificatrice per differenziare la condotta di chi, dopo aver convissuto per decenni con una persona, gli sottrae un bene e quella di chi pone in essere la stessa condotta in danno della persona sposata il giorno precedente?".

E poi "se ragioni di politica criminale - si sottolinea - hanno condotto a ritenere non punibile il furto commesso in danno del coniuge convivente e punibile a querela quello commesso in danno del coniuge legalmente separato, non puó negarsi che identiche ragioni giustificative fondino l'esigenza di identico trattamento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non fondato sul matrimonio esistendo, anche in questi casi, la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole".
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