Domenica 20 settembre 2026
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Consenso informato deve essere cosciente e consapevole, non basta modulo firmato. Cassazione

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Non basta far sottoscrivere al malato il modulo con le informazioni sull'operazione cui deve essere sottoposto perche' un medico possa ritenere di aver assolto all'obbligo di richiedere il consenso informato al paziente. Perche' il sì di chi deve finire sotto i ferri '"deve essere pienamente consapevole" e cioè  basato su "informazioni dettagliate fornite dal medico" sulla portata dell'intervento, sui suoi rischi e sulle possibili conseguenze negative. Per questo la Cassazione (sentenza 19220) ha annullato in parte la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma aveva rigettato la richiesta di un avvocato, che peggiorato nella vista dopo un intervento con il laser agli occhi, aveva chiesto il risarcimento dei danni al chirurgo, anche sostenendo che questi non lo aveva informato della possibilità di un esito negativo. I giudici gli avevano dato torto perche' avevano ritenuto che l'uomo avesse in realtà dato un "consenso cosciente", visto che aveva sottoscritto un foglio contenente l'informativa sull'intervento e che trattandosi di un avvocato era presumibile che avesse vagliato tutte le conseguenze prima di apporre la sua firma. E non avevano dato così peso alla circostanza riferita dal paziente che quel modulo gli era stato fatto firmare nella penombra della sala d'attesa da una segretaria del medico, senza che gli venisse data alcuna informazione sui possibili rischi dell'intervento. "E' irrilevante" la qualità del paziente per stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, ha invece ritenuto la Terza Sezione civile della Cassazione, ribadendo che e' un "diritto fondamentale" di ogni individuo "ricevere le opportune informazioni sulla natura e i possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonche' delle eventuali terapie alternative"; e riaffermando che il sì del malato alle terapie deve "reale e effettivo", non può essere "presunto", e che è  "onere del medico provare di aver adempiuto" all'obbligo di informarlo. Ma c'è  di più: nel dare spiegazioni, avvertono i supremi giudici, il medico deve tener presente il livello culturale del paziente, usando un linguaggio "che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di cui dispone".

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