Corte diritti dell'uomo: illegittima la multa a chi non segnala dati conducente
Il proprietario di un'auto che si era rifiutato di fornire i dati del conducente è stato multato per eccesso di velocità. La Corte europea dei diritti dell'uomo vi ha ravvisato una violazione della presunzione d'innocenza.
181 euro per 181 km/h. Questa la multa comminata a un proprietario d'auto di nazionalità tedesca incappato in un autovelox in Stiria (A). Su quel tratto la velocità consentita era di 130 km/h, dunque l'auto viaggiava troppo forte. Ma chi la guidava il 26 febbraio del 2003, quando il radar rilevò la velocità?
Il titolare del veicolo, il cittadino tedesco Claus Krumpholz, si rifiutò di fornire i dati del conducente. Tuttavia, non fu multato per quel motivo, bensì perché le autorità competenti erano convinte che fosse lui alla guida, e il "Senato amministrativo indipendente" (UVS) della Stiria confermò la sanzione a 180 euro.
Il ricorso dell'automobilista presso la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo è andato a buon fine per lui: l'Austria è stata condannata per aver violato il diritto a tacere del ricorrente e per aver leso la presunzione d'innocenza. L'uomo otterrà dalla repubblica austriaca 7.000 euro come risarcimento dei costi sostenuti.
Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità austriache si sono basate troppo sul fatto che l'uomo non avesse segnalato i dati. L'onere della prova si è dunque indebitamente trasferita dall'accusa alla difesa, come si evince dalla sentenza (Krumpholz contro l'Austria, sent. nr.13.201/05, Newsletter Diritti Umani, 2/2010, 99 f.)
Gero Schmied, membro del Senato amministrativo indipendente di Vienna spiega la posizione legale -a prescindere dal caso in questione. Una sanzione amministrativa contro la mancata segnalazione di chi era al volante è ammissibile, come ha stabilito la stessa Corte di giustizia nella sentenza Rieg contro l'Austria. Ma se non si riesce a chiariree chi fosse al volante al momento dell'infrazione, spesso si commina solo la multa principale. Qualche volta -raramente- viene elevata anche la multa accessoria per omessa informazione da parte del proprietario del veicolo; ciò capita soprattutto se esistono altre prove, come testimonianze o foto. Di solito, il tribunale amministrativo valuta il rifiuto del proprietario a fornire i dati un indizio, non però una prova.
Eppure, nel caso in questione il proprietario è stato multato per eccesso di velocità. All'epoca egli mise per scritto di non essere alla guida dell'auto, anzi, di non trovarsi nemmeno in Austria. E di non essere in grado di dire chi in quel momento la guidasse, giacché la sua auto era normalmente nella disponibilità di varie persone. Ma l'USV della Stiria lo giudicò un modo per sottrarsi al dovere di chiarire le circostanze dell'accaduto. Né ci fu nessuna trattativa bonaria poiché il ricorrente non ne fece richiesta.
Diversamente da USV, la Corte di Starsburgo non conclude che sia lui il colpevole. E sostiene che l'autorità austriaca, anzichè portare le prove che fosse proprio Calus Krumpholz il guidatore da multare, ha addossato a di lui l'onere della prova e anche la responsabilità della conduzione del procedimento, inclusa la trattativa a voce.
Qui il testo della sentenza
181 euro per 181 km/h. Questa la multa comminata a un proprietario d'auto di nazionalità tedesca incappato in un autovelox in Stiria (A). Su quel tratto la velocità consentita era di 130 km/h, dunque l'auto viaggiava troppo forte. Ma chi la guidava il 26 febbraio del 2003, quando il radar rilevò la velocità?
Il titolare del veicolo, il cittadino tedesco Claus Krumpholz, si rifiutò di fornire i dati del conducente. Tuttavia, non fu multato per quel motivo, bensì perché le autorità competenti erano convinte che fosse lui alla guida, e il "Senato amministrativo indipendente" (UVS) della Stiria confermò la sanzione a 180 euro.
Il ricorso dell'automobilista presso la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo è andato a buon fine per lui: l'Austria è stata condannata per aver violato il diritto a tacere del ricorrente e per aver leso la presunzione d'innocenza. L'uomo otterrà dalla repubblica austriaca 7.000 euro come risarcimento dei costi sostenuti.
Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità austriache si sono basate troppo sul fatto che l'uomo non avesse segnalato i dati. L'onere della prova si è dunque indebitamente trasferita dall'accusa alla difesa, come si evince dalla sentenza (Krumpholz contro l'Austria, sent. nr.13.201/05, Newsletter Diritti Umani, 2/2010, 99 f.)
Gero Schmied, membro del Senato amministrativo indipendente di Vienna spiega la posizione legale -a prescindere dal caso in questione. Una sanzione amministrativa contro la mancata segnalazione di chi era al volante è ammissibile, come ha stabilito la stessa Corte di giustizia nella sentenza Rieg contro l'Austria. Ma se non si riesce a chiariree chi fosse al volante al momento dell'infrazione, spesso si commina solo la multa principale. Qualche volta -raramente- viene elevata anche la multa accessoria per omessa informazione da parte del proprietario del veicolo; ciò capita soprattutto se esistono altre prove, come testimonianze o foto. Di solito, il tribunale amministrativo valuta il rifiuto del proprietario a fornire i dati un indizio, non però una prova.
Eppure, nel caso in questione il proprietario è stato multato per eccesso di velocità. All'epoca egli mise per scritto di non essere alla guida dell'auto, anzi, di non trovarsi nemmeno in Austria. E di non essere in grado di dire chi in quel momento la guidasse, giacché la sua auto era normalmente nella disponibilità di varie persone. Ma l'USV della Stiria lo giudicò un modo per sottrarsi al dovere di chiarire le circostanze dell'accaduto. Né ci fu nessuna trattativa bonaria poiché il ricorrente non ne fece richiesta.
Diversamente da USV, la Corte di Starsburgo non conclude che sia lui il colpevole. E sostiene che l'autorità austriaca, anzichè portare le prove che fosse proprio Calus Krumpholz il guidatore da multare, ha addossato a di lui l'onere della prova e anche la responsabilità della conduzione del procedimento, inclusa la trattativa a voce.
Qui il testo della sentenza
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