Giovedì 4 giugno 2026
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Dodotour-Evolution Travel. Antitrust: non ha rispettato la delibera che la condannava per pubblicita' ingannevole

U.E. - ITALIA
Notizia ·
- VISTA la propria delibera n. 16906 del 28 maggio 2007 (caso PI5615), con la quale l’Autorità ha accertato l’ingannevolezza di alcuni messaggi diffusi on line dalla società Dodotour S.r.l. - Evolution Travel sui siti www.evolutiontravel.it e www.vacanzeviaggi.it, nonché di altri annunci presenti sui siti dedicati alle offerte di lavoro,
collegati attraverso link ipertestuali alla pagina illustrativa della proposta della società, consistente nella possibilità di svolgere da casa un’attività lavorativa nel settore turistico, anche part-time, utilizzando internet
- VISTA la propria delibera n. 18516 del 19 giugno 2008 (caso IP29), con la quale l’Autorità ha accertato che il comportamento della società Dodotour S.r.l. - Evolution Travel, consistente nel continuare a diffondere e a riproporre messaggi con contenuti sostanzialmente coincidenti con quelli dei messaggi precedentemente contestati, ha costituito inottemperanza alla delibera n. 16906 del 28 maggio 2007;
VISTA la propria delibera n. 20152 del 29 luglio 2009 (caso IP47), con la quale l’Autorità ha accertato l’inottemperanza della società Dodotour S.r.l. - Evolution Travel che ha continuato a diffondere alcuni messaggi ingannevoli sui siti internet www.evolutiontravel.it, www.tuttifranchising.it e www.romaexplorer.it, nonché di altri annunci presenti sui siti dedicati alle offerte di lavoro, collegati attraverso link ipertestuali alla pagina illustrativa della proposta della società, consistente nella possibilità di svolgere un’attività lavorativa da casa, anche part-time, utilizzando internet nel settore dei viaggi e turismo;
- VISTE le segnalazioni pervenute in data 17 maggio 2012, 2 novembre 2012, 14 dicembre 2012, quest’ultima integrata da ultimo il 25 marzo 2013, e quelle pervenute nel mese di giugno 2013, da alcuni consumatori aventi ad oggetto le modalità di promozione dell’offerta di lavoro della società Evolution Travel Italia S.r.l., già Dodotour S.r.l. – Evolution Travel (di seguito “E.T.”).
CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento adottato il 28 maggio 2007 n. 16906 l’Autorità ha deliberato l’ingannevolezza delle pagine
web diffuse da Dodotour S.r.l. Evolution Travel (“E.T.”) rilevate sui siti www.evolutiontravel.it e www.vacanzeviaggi.it, nonché degli annunci presenti su altri siti internet nella sezione dedicata alle offerte di lavoro quali: www.studioconsulenzaromano.net, www.tuttotrading.it, www.39italia.com, www.intertime.it, www.sponsoralice.it, diretti a
pubblicizzare - in taluni casi nell’ambito di proposte di franchising - la possibilità di svolgere un’attività da casa, tramite
internet, anche part-time, avente ad oggetto la promozione dei servizi turistici Evolution Travel, a fronte di un investimento di 18.900 euro.
2. Successivamente alla diffida dell’Autorità, numerose richieste di intervento hanno fatto emergere la reiterazione della diffusione del messaggio oggetto del provvedimento del 28 maggio 2007 attraverso i siti www.evolutiontravel.it/com, www.telelavoro-turismo.com e www.vacanzeviaggi.net. In particolare, il professionista ha diffuso su tali siti internet
annunci volti a promuovere la proposta lavorativa di E.T. con modalità non dissimili da quelle precedentemente censurate.
3. Con provvedimento n. 18516 del 19 giugno 2008 l’Autorità ha deliberato che il comportamento della società Dodotour S.r.l. – Evolution Travel, consistito nell’aver violato la delibera n. 16906 del 28 maggio 2007, ha costituito una inottemperanza in quanto il messaggio riproponeva un contenuto inalterato, ad eccezione di alcune modifiche di carattere
formale, che solo parzialmente e marginalmente eliminavano i profili di ingannevolezza accertati con il provvedimento n. 16906 del 28 maggio 2007. Il provvedimento è stato notificato all’operatore in data 7 luglio 2008.
4. La società E.T., nondimeno, ha continuato a diffondere nel web sostanzialmente lo stesso identico format oggetto di sanzione, utilizzando parole chiave nei principali motori di ricerca riconducibili alla forma contrattuale del “franchising” moltiplicandone, pertanto, l’utilizzo. In particolare, in internet erano presenti alcuni collegamenti sponsorizzati da E.T. accessibili utilizzando i motori di ricerca Yahoo e Google tramite le parole chiave “franchising agenzia di viaggi”, “franching turismo”, “franchising vacanze”, “agenzia di viaggi franchising”, “aprire agenzia di viaggi franchising”, “franchising evolution travel”, “negozi in franchising agenzia viaggi”, “franchisee evolution travel”, “franchisor evolution travel”, “affiliazione agenzia di viaggio”, network franchising”, “network franching turismo”, “apri in franchising agenzia di viaggi”, “apri agenzia di viaggi in franchising”, “avviare agenzia viaggi in franchising” “apertura agenzia viaggi in franchising”, che permettono di prendere immediata visione, tra i siti sponsorizzati a pagamento, dell’annuncio promozionale della società E.T.
5. Con provvedimento adottato il 29 luglio 2009 n. 20152 l’Autorità ha deliberato l’ingannevolezza delle pagine web
rilevate sui siti internet www.evolutiontravel.it e www.tuttifranchising.it nonché degli annunci, rilevati in data 13 ottobre 2008 e 27 marzo 2009, presenti su altri siti internet nella sezione dedicata alle offerte di lavoro quali: www.motorelavoro.it
e www.romaexplorer.it, diretti a pubblicizzare la possibilità di intraprendere un’attività lavorativa da svolgere in casa, anche part-time e utilizzando la rete internet, avente ad oggetto la promozione dei servizi turistici Evolution Travel
6. Infine, alcune richieste di intervento pervenute, da ultimo, nel mese di giugno 2013, hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto dei provvedimenti sopra citati, ed in particolare che E.T. avrebbe nuovamente diffuso i messaggi oggetto dei precedenti provvedimenti dell’Autorità attraverso i siti www.evolutiontravel.it, www.azfranchising.it, www.franchisingcity.it e www.romaexplorer.it, caratterizzati dai medesimi contenuti presenti nel messaggio ritenuto
ingannevole con il precedente provvedimento.
7. Sulla base delle informazioni pervenute, risulta che, in effetti, il professionista continua a promuovere sui siti internet www.evolutiontravel.it, www.azfranchising.it, www.franchisingcity.it e www.romaexplorer.it, e in particolare attraverso il sito www.affiliazione-evolutiontravel.com e la newsletter Easy Viaggi, un’attività lavorativa di tipo affiliativo, redditizia, caratterizzata dal risparmio dei costi di gestione e da libertà di movimento.
8. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al provvedimento n. 20152 del 2009.
9. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dal combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 16906, del 28 maggio 2007, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società Evolution Travel Italia S.r.l., già Dodotour S.r.l. – Evolution Travel, la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 16906, del 28 maggio 2007;
b) l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Di Mei;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti della società Evolution Travel Italia S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;
e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

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