Venerdì 12 giugno 2026
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Droga e sentenza Consulta. Cassazione: dubbi su sentenze definitive

U.E. - ITALIA
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La sentenza della Consulta sulla legge Fini-Giovanardi sulle droghe "ha forti ricadute nella fase dell'esecuzione" e "una delle questioni più serie da esaminare è quella se il regime sanzionatorio di maggior favore per le 'droghe leggere' possa trovare applicazione" anche dove "sia ormai intervenuta sentenza passata in giudicato": "sul tema si registrano due contrastanti orientamenti". Così il Massimario della Cassazione in una relazione annessa a un dossier dell'ufficio studi della Camera sulla sentenza.
In base al primo orientamento - spiega la relazione contenente "Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale" - "spetta al giudice dell'esecuzione il compito di individuare tale porzione di pena e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di indicarne specificamente la misura, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze". In altri termini, spetta al giudice dell'esecuzione, che vigila appunto sull'esecuzione della pena, rideterminare la pena stessa alla luce della sentenza della Consulta. Il secondo orientamento giunge invece "a conclusioni opposte" ed è un orientamento contenuto in una sentenza del 2012 della prima sezione della Cassazione, in cui si afferma che "la pena inflitta con la condanna irrevocabile resta insensibile alla sopravvenuta modificazione, in senso favorevole al reo, delle disposizioni penali", "con la conseguenza - in ipotesi - della doverosa espiazione di una pena addirittura superiore al massimo edittale fissato dalla norma incriminatrice successivamente novellata".
La pronuncia di incostituzionalità “ha investito anche la modifica della classificazione delle sostanze stupefacenti, ragione per la quale risultano rivivere le sei tabelle previste dall'originario testo del d.P.R. 309/90", cioè la Iervolino-Vassalli, "a fronte delle due uniche tabelle disciplinate dalla legge di conversione n. 49/2006". "Tale reviviscenza comporta due ordini di problemi". Il primo problema è che "l'attuale classificazione operata dal Ministero della Salute con i decreti di cui all'art. 13 d.P.R. 309/90 - pur volendo ritenere che gli stessi mantengano piena validità - è effettuata sulla base di due sole tabelle non più corrispondenti alle attuali sei, il che pone serie problemi applicativi sia nella definizione della condotta incriminata sia nella disciplina amministrativa relativa al consumo per uso personale di sostanze stupefacenti". Il secondo è "l'incoerenza interna delle disposizioni del d.P.R. 309/90, non toccate dalla pronuncia di incostituzionalità, che operano richiami alle sole due tabelle previste dalla norma dichiarata incostituzionale". Se per ovviare alla questione si ritenessero applicabili le ultime tabelle emanate in vigore della Fini-Giovanardi, questo non sarebbe una misura "del tutto risolutiva, giacché in tali tabelle potrebbero verosimilmente mancare le sostanze stupefacenti di ultima generazione e, per altro verso, potrebbero non risultare più attuali i riferimenti percentuali di composizione rilevanti ai fini della configurabilità delle fattispecie incriminatrici".

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