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 U.E. - U.E. - Indennizzi voli cancellati. Corte UE: chiederlo ai giudici da dove si è partiti
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20 febbraio 2020 11:11
 
Nel caso di voli oggetto di un’unica prenotazione confermata, suddivisi in più tratte e operati da vettori aerei diversi, la compensazione per la cancellazione dell’ultima tratta di volo può essere domandata dinanzi ai giudici del luogo di partenza della prima tratta

Due passeggeri hanno prenotato un volo con più coincidenze che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione confermata. Il volo includeva le seguenti tratte: la prima tratta da Amburgo (Germania) a Londra (Regno Unito), operata dalla compagnia aerea britannica British Airways; le altre due tratte, una da Londra a Madrid (Spagna) e l’altra da Madrid a San Sebastian (Spagna), operate dalla compagnia aerea spagnola Iberia. La terza tratta di volo è stata cancellata, ma i passeggeri non ne sono stati informati in tempo utile. Flightright, impresa con sede a Potsdam (Germania), alla quale i due passeggeri avevano ceduto i loro eventuali diritti a compensazione, ha quindi proposto domanda risarcitoria contro Iberia dinanzi all’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania). In base al regolamento sui passeggeri aerei 1 è stato chiesto un importo pari ad EUR 250 per passeggero, corrispondendo la distanza tra Amburgo e San Sebastian a circa 1 433 chilometri (km).
L’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo) si interroga sulla propria competenza a conoscere della controversia vertente sulla tratta di volo cancellata, dato che il luogo di partenza e il luogo di arrivo di tale tratta di volo, ossia, rispettivamente, Madrid e San Sebastian, si situano al di fuori del suo ambito di competenza. Tale questione richiede l’interpretazione del regolamento concernente la competenza giurisdizionale 2.
Il giudice tedesco osserva che la Corte di giustizia ha dichiarato, in una sentenza dell’11 luglio 2019 3, che nel caso di un volo in coincidenza oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo che ha operato la prima tratta di tale volo, il cui luogo di partenza era situato nell’ambito di competenza del giudice adito, poteva essere convenuto per l’insieme delle tratte di detto volo ai fini di una domanda risarcitoria proposta in base al regolamento sui passeggeri aerei. In considerazione di tale sentenza, l’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo) si chiede se il vettore aereo incaricato dell’ultima tratta di tale volo (Iberia) possa del pari essere convenuto dinanzi ad esso nell’ambito di una domanda risarcitoria su tale fondamento.
Con l’ordinanza del 13 febbraio 2020, pubblicata in data odierna, la Corte dichiara che il regolamento concernente la competenza giurisdizionale dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di voli oggetto di un’unica prenotazione confermata, suddivisi in più tratte operate da vettori aerei diversi, le domande risarcitorie per la cancellazione dell’ultima tratta di volo possono essere presentate dinanzi ai giudici del luogo di partenza della prima tratta di volo anche qualora siano proposte nei confronti del vettore aereo incaricato dell’ultima tratta.
Secondo la Corte, nel caso di un contratto di trasporto aereo oggetto di prenotazione unica confermata per l’insieme del tragitto, il vettore aereo ha l’obbligo di trasportare il passeggero dal punto A al punto D. Pertanto, nel caso di un volo con più corrispondenze oggetto di un’unica prenotazione confermata e che include più tratte, il luogo di esecuzione di detto volo, ai sensi del regolamento concernente la competenza giurisdizionale, può essere il luogo di partenza della prima tratta di volo, in quanto uno dei luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo.
La Corte ritiene che il criterio del luogo di partenza della prima tratta di volo rispetti l’obiettivo di prossimità tra il contratto di trasporto aereo e il giudice competente nonché il principio di prevedibilità, previsti dal regolamento concernente la competenza giurisdizionale. Esso consente in effetti tanto all’attore quanto al convenuto di individuare il giudice del luogo di partenza della prima tratta di volo, come indicato in tale contratto di trasporto, in quanto autorità giurisdizionale che può essere adita.
Per quanto concerne la possibilità di convenire il vettore aereo incaricato dell’ultima tratta di volo (Iberia) dinanzi al giudice nel cui ambito di competenza (Amburgo) si trova il luogo di partenza della prima tratta, la Corte rileva che il vettore aereo effettivo, non avendo stipulato alcun contratto con il passeggero, è considerato aver agito in nome della persona che ha stipulato tale contratto e ottempera agli obblighi derivanti dal contratto di trasporto aereo.
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