Venerdì 12 giugno 2026
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Italia. Audizioni in Senato sul testamento biologico. D'Agostino: non sia vincolante per i medici

U.E. - ITALIA
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In caso di dubbi sulla volonta' del paziente, o quando il medico decida di non rispettare le richieste contenute nel testamento biologico, vanno tenute in considerazione anche altre forme di accertamento della volonta' del paziente. Nel corso dell'audizione in commissione Sanita' del Senato, Amedeo Santosuosso, consigliere della Corte d'appello di Milano, sottopone ai senatori questa opportunita'.
"Se il medico ritiene di non dare esecuzione alle volonta' comunicate dal paziente, tra le opzioni proposte, preferisco quella che, fatta salva l'utilita' di ascoltare il comitato etico della struttura, prevedano una decisione in sede giudiziaria". E, proprio in sede giudiziaria, suggerisce Santosuosso, "il giudice tenga conto anche delle volonta' altrimenti accertate o ricostruibili". Secondo il giurista, infatti, "il formalismo delle procedure per la dichiarazione anticipata potrebbe allontanare, e' opportuno tenerne conto altre forme d'espressione". Santosuosso tocca, nella sua relazione, anche altre problematiche. Come quella dell'obiezione di coscienza. "Si puo' anche pensare a un meccanismo tipo obiezione di coscienza: comunque- precisa- la struttura deve poter garantire che vi sia un altro sanitario che garantisca il trattamento del paziente". Comunque, sottolinea, secondo me l'obiezione deve restare un'opzione residuale: il legislatore dovrebbe arrivare ad un dispositivo di legge che la prevenga".

Si tratta di dichiarazioni anticipate, non di direttive. La distinzione sta a cuore a Francesco D'Agostino, presidente del Comitato nazionale di bioetica, nel corso dell'audizione in commissione. "Non sono direttive, non possono essere vincolanti per il medico", dice, infatti, D'Agostino.
"Ove lo fossero, verrebbe meno l'autonomia di scienziato e terapueta del medico". Si serve, per spiegare, di un esempio: "Non si puo' imporre al medico di base di prescrivere un antibiotico, perche' si dovrebbero imporre le volonta' anticipate". Ancora: "Una dichiarazione redatta 35 anni fa, quando diverse erano le conoscenze mediche, potrebbe ragionevolmente essere disattesa".
Il medico, spiega alla commissione, come gia' il Comitato di bioetica ha chiarito in un documento sul tema, "ha dovere legale di prendere in considerazione e inserire in cartella le motivazioni che lo hanno indotto a rispettare, o meno, la volonta' espressa dal paziente".
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