Suicidio assistito, il tribunale di Firenze ordina all’Asl di predisporre i dispositivi per l’autosomministrazione
Il Tribunale di Firenze (ordinanza 4329/2025) traccia un passaggio destinato a incidere in modo durevole sul sistema dei diritti fondamentali della persona. Non si tratta di un atto simbolico, ma di un provvedimento di portata sistemica che traduce in operatività concreta il principio di autodeterminazione terapeutica e il diritto a morire in modo dignitoso, riconosciuti dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 242 del 2019 (caso Cappato/Dj Fabo). Il giudice fiorentino ha ordinato all’Azienda sanitaria di predisporre, entro un termine circoscritto, i farmaci e i dispositivi tecnici necessari per consentire a una paziente tetraplegica, pienamente capace di intendere e di volere, di procedere all’autosomministrazione della sostanza letale secondo le modalità previste dalla procedura di suicidio medicalmente assistito.
La ricorrente, affetta da una grave patologia degenerativa e da tempo in condizione di immobilità quasi totale, aveva ottenuto il parere favorevole dei comitati etici e medici competenti circa la sussistenza dei requisiti fissati dalla Consulta: malattia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, capacità di autodeterminazione e mantenimento in vita mediante trattamenti di sostegno vitale. Nonostante tali accertamenti, la procedura risultava di fatto sospesa per la mancanza di un dispositivo che le permettesse di autosomministrarsi il farmaco, atteso che la donna non era più in grado di compiere movimenti volontari con gli arti superiori. La questione posta al Tribunale era dunque se un diritto già riconosciuto come fondamentale potesse rimanere ‘congelato’ per carenza di strumenti tecnici o per inerzia amministrativa.
Il Tribunale di Firenze ha ricondotto la questione nell’alveo del principio di effettività dei diritti fondamentali, affermando che l’autodeterminazione terapeutica non può restare confinata sul piano dichiarativo. La libertà di scegliere la propria fine costituisce un diritto inviolabile della persona, il cui esercizio impone allo Stato e alle sue articolazioni, un dovere attivo, positivo, di cooperazione. Da tale impostazione discende un passaggio concettuale rilevante: l’obbligo dell’amministrazione sanitaria si estende alla concreta predisposizione dei mezzi idonei a rendere effettiva la scelta dell’interessato. L’effettività diventa così parametro di verifica dell’adempimento dei doveri pubblici correlati ai diritti fondamentali. La decisione valorizza dunque una nozione dinamica e proattiva della funzione pubblica: non più mera custodia della norma, ma cooperazione efficace nella realizzazione concreta dei diritti fondamentali.
Il provvedimento non introduce nuove aree di liceità penale né configura forme di eutanasia attiva, esso si colloca nel solco tracciato dalla Corte costituzionale per garantire la fase esecutiva di una procedura già autorizzata. Il nucleo innovativo risiede, pertanto, nel passaggio dal “se” al “come”: dall’ammissibilità teorica del suicidio assistito, alla sua concreta praticabilità. In tal senso, l’ordinanza fiorentina è una decisione giudiziale che ordina all’amministrazione sanitaria non di consentire, ma di realizzare materialmente le condizioni di esercizio del diritto. Il provvedimento pone quindi in evidenza un tema di più ampia portata: la trasformazione dei diritti di libertà in diritti-doveri, che richiedono l’intervento efficace dell’apparato pubblico per essere concretamente esercitati. In questa prospettiva, l’autodeterminazione terapeutica cessa di essere un diritto meramente negativo – quale libertà da interferenze - per assumere una dimensione positiva, che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli materiali e organizzativi che ne limitano l’attuazione. È quindi il riflesso operativo dell’art. 2 della Costituzione, che impone ai pubblici poteri di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, ma anche dell’art. 32, che tutela la salute come diritto fondamentale anche nella sua proiezione terminale.
L’ordinanza fiorentina si colloca in una linea evolutiva del diritto costituzionale vivente, nella quale la giurisdizione interviene non per supplire al legislatore, ma per assicurare che la dignità della persona non resti sospesa tra principi e prassi. La vicenda della donna tetraplegica diventa paradigma di una giurisprudenza che restituisce concretezza ai valori supremi dell’ordinamento, ricordando che la civiltà giuridica non si misura dalla quantità dei divieti, ma dalla capacità delle istituzioni di accompagnare l’individuo fino al limite estremo della libertà personale. In definitiva l’ordinanza del Tribunale di Firenze segna una tappa importante nel percorso di attuazione del diritto al suicidio medicalmente assistito e consolida la traiettoria tracciata dalla Corte costituzionale ma estendendone la portata al piano applicativo. Un provvedimento che incide non solo sulla prassi sanitaria ma anche sul modo in cui l’ordinamento interpreta il rapporto tra libertà individuale e funzione pubblica.
(Pietro Alessio Palumbo su IlSole24Ore)
La ricorrente, affetta da una grave patologia degenerativa e da tempo in condizione di immobilità quasi totale, aveva ottenuto il parere favorevole dei comitati etici e medici competenti circa la sussistenza dei requisiti fissati dalla Consulta: malattia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, capacità di autodeterminazione e mantenimento in vita mediante trattamenti di sostegno vitale. Nonostante tali accertamenti, la procedura risultava di fatto sospesa per la mancanza di un dispositivo che le permettesse di autosomministrarsi il farmaco, atteso che la donna non era più in grado di compiere movimenti volontari con gli arti superiori. La questione posta al Tribunale era dunque se un diritto già riconosciuto come fondamentale potesse rimanere ‘congelato’ per carenza di strumenti tecnici o per inerzia amministrativa.
Il Tribunale di Firenze ha ricondotto la questione nell’alveo del principio di effettività dei diritti fondamentali, affermando che l’autodeterminazione terapeutica non può restare confinata sul piano dichiarativo. La libertà di scegliere la propria fine costituisce un diritto inviolabile della persona, il cui esercizio impone allo Stato e alle sue articolazioni, un dovere attivo, positivo, di cooperazione. Da tale impostazione discende un passaggio concettuale rilevante: l’obbligo dell’amministrazione sanitaria si estende alla concreta predisposizione dei mezzi idonei a rendere effettiva la scelta dell’interessato. L’effettività diventa così parametro di verifica dell’adempimento dei doveri pubblici correlati ai diritti fondamentali. La decisione valorizza dunque una nozione dinamica e proattiva della funzione pubblica: non più mera custodia della norma, ma cooperazione efficace nella realizzazione concreta dei diritti fondamentali.
Il provvedimento non introduce nuove aree di liceità penale né configura forme di eutanasia attiva, esso si colloca nel solco tracciato dalla Corte costituzionale per garantire la fase esecutiva di una procedura già autorizzata. Il nucleo innovativo risiede, pertanto, nel passaggio dal “se” al “come”: dall’ammissibilità teorica del suicidio assistito, alla sua concreta praticabilità. In tal senso, l’ordinanza fiorentina è una decisione giudiziale che ordina all’amministrazione sanitaria non di consentire, ma di realizzare materialmente le condizioni di esercizio del diritto. Il provvedimento pone quindi in evidenza un tema di più ampia portata: la trasformazione dei diritti di libertà in diritti-doveri, che richiedono l’intervento efficace dell’apparato pubblico per essere concretamente esercitati. In questa prospettiva, l’autodeterminazione terapeutica cessa di essere un diritto meramente negativo – quale libertà da interferenze - per assumere una dimensione positiva, che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli materiali e organizzativi che ne limitano l’attuazione. È quindi il riflesso operativo dell’art. 2 della Costituzione, che impone ai pubblici poteri di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, ma anche dell’art. 32, che tutela la salute come diritto fondamentale anche nella sua proiezione terminale.
L’ordinanza fiorentina si colloca in una linea evolutiva del diritto costituzionale vivente, nella quale la giurisdizione interviene non per supplire al legislatore, ma per assicurare che la dignità della persona non resti sospesa tra principi e prassi. La vicenda della donna tetraplegica diventa paradigma di una giurisprudenza che restituisce concretezza ai valori supremi dell’ordinamento, ricordando che la civiltà giuridica non si misura dalla quantità dei divieti, ma dalla capacità delle istituzioni di accompagnare l’individuo fino al limite estremo della libertà personale. In definitiva l’ordinanza del Tribunale di Firenze segna una tappa importante nel percorso di attuazione del diritto al suicidio medicalmente assistito e consolida la traiettoria tracciata dalla Corte costituzionale ma estendendone la portata al piano applicativo. Un provvedimento che incide non solo sulla prassi sanitaria ma anche sul modo in cui l’ordinamento interpreta il rapporto tra libertà individuale e funzione pubblica.
(Pietro Alessio Palumbo su IlSole24Ore)
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