Giovedì 11 giugno 2026
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Italia. Presentato disegno di legge al Senato per la liberta' terapeutica (art. 32 Costituzione)

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Un ddl per l'attuazione dell'art.32 della Costituzione, che garantisce la possibilita' per un malato di rifiutare cure e terapie non obbligatorie per legge e' stato presentato al Senato. Primo firmatario della norma, che da' una pprima risposta al caso sollevato dalla vicenda Welby, e' il senatore Massimo Villone; seguono le firme del presidente della Commissione Sanita', Ignazio Marino, del presidente della Commissione giustizia, Cesare Salvi e dei senatori Furio Colombo, Valerio Zanone, Gianni Battaglia e Nuccio Iovene.
Il disegno di legge prevede il diritto del malato di rifiutare, in modo vincolante per qualunque operatore sanitario, qualsiasi trattamento che non sia reso obbligatorio dalla legge per motivi di salute pubblica o di sicurezza.
Il diritto, che si esercita mediante una dichiarazione dell'interessato, comprende anche il rifiuto dei trattamenti diretti a tenere in vita malati terminali, per i quali il decesso possa derivare dalla sospensione dei trattamenti medesimi. Il ddl esclude espressamente che in tale ipotesi possa ravvisarsi un reato.
Commentando l'iniziativa, Salvi ha detto che 'il cristallino principio costituzionale sarebbe di per se' immediatamente applicabile.
Avendo tuttavia la magistratura richiesto un disegno di legge attuativo, la proposta che si presenta risponde all'esigenza di dare una soluzione tempestiva a un problema di grande rilievo. E' del tutto chiaro che non c'entra niente l'eutanasia e che diversa e' altresi' il problema affrontato dalle proposte sul testamento biologico. Mi auguro che il Parlamento assuma la sua responsabilita' con atti e decisioni concrete, e spero che il governo assecondi questa iniziativa'.
Qui di seguito il testo del ddl: Art.1:Ai sensi dell'art.
32 della Costituzione, tutti hanno diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario che non sia reso dalla legge obbligatorio per motivi di salute pubblica o di sicurezza. Il rifiuto e' vincolante per qualunque operatore sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.
Art.2. Il rifiuto si esercita mediante una dichiarazione resa in forma scritta o anche verbalmente. In tale ultimo caso la dichiarazione puo' essere raccolta direttamente dal medico, o da testimoni.
Art.3. Il diritto di cui al comma 1 comprende anche il rifiuto dei trattamenti sanitari necessari a tenere in vita malati terminali, per i quali il decesso possa seguire come diretta conseguenza della sospensione dei trattamenti medesimi.
Art.4. La mancata somministrazione dei trattamenti nel caso di cui al comma 3 non costituisce reato per chiunque sarebbe obbligato alla somministrazione medesima in mancanza del rifiuto.
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