Italia. Riprende esame congiunto Giustizia-Sanita' al Senato su testamento biologico
Avvio del confronto con la prima stesura di un dettagliato schema di parere e rivendicazione del diritto della Commissione Giustizia a discutere congiuntamente con la Igiene e Sanita': questi gli sviluppi del dibattito in Commissione Giustizia sugli 8 ddl presentati da senatori di centrosinistra e centrodestra su trattamenti sanitari, consenso informato e dichiarazioni anticipate costituenti una sorta di testamento biologico. Un tema delicato e complesso oggetto anche di un ampio confronto svoltosi ieri tra i senatori dell'Unione della stessa Commissione concordi su due punti essenziali: ricerca di una intesa tra tutte le componenti parlamentari per la definizione di un testo ampiamente condiviso, chiaro no ad ogni legalizzazione dell'eutanasia derivante in forma diretta o indiretta dalle nuove norme che saranno varate dal Senato e poi dalla Camera. La richiesta di esame congiunto dell'articolato da parte delle due Commissioni e' stata gia' inoltrata alla Presidenza di Palazzo Madama sulla base di concordi valutazioni di senatori di maggioranza e di opposizione.
I senatori Manzione dell'Ulivo e Centaro di F.I. hanno concordato nel sottolineare che l'aspetto sanitario del provvedimento costituisce soprattutto l'occasione e la cornice nella quale si colloca un intervento normativo riguardante il diritto di autodeterminazione ed introduce nuovi istituti di diritto civile con profili particolarmente rilevanti e notevoli implicazioni di carattere penale. Anche d'Ambrosio dell'Ulivo e Caruso di AN hano rilevato che la definizione dell'accanimento terapeutico e' di natura piu' giuridica che sanitaria e le nuove norme devono essere affrontate con il concorso di diverse professionalita'. Sulla base della richiesta formalmente avanzata dalla Commissione al Presidente Marini l'iter proseguira' probabilmente gia' dalla prossima settimana in sedute congiunte della Giustizia e della Igiene e sara', quindi, compito dei relatori delle due Commissioni procedere alla messa a punto del testo unificato.
Il relatore per la Commissione Giustizia, Felice Casson ha reso noto nella seduta di mercoledi' scorso un primo schema di parere sui ddl gia' assegnati che costituisce una sorta di canovaccio dei problemi da affrontare con la nuova normativa visti nell'ottica e nella competenza tecnico-giuridica della Commissione. Innanzitutto viene focalizzato il diritto all'informazione-consenso informato sulla diagnosi, la terapia ed i relativi rischi-benefici come regola permanente che accompagna la degenza. Il consenso-rifiuto deve essere parte integrante della cartella clinica. La Commissione propone di sostituire la dizione 'dichiarazioni anticipate di trattamento' e 'testamento di vita' con le parole 'direttive anticipate' per riconoscere la forza giuridica vincolante delle dichiarazioni stesse. Il parere rileva l'esigenza che questo vincolo giuridico ed il necessariamente conseguente esonero da ogni responsabilita' anche di natura penale per il medico debbono essere previsti in maniera specifica nel nuovo testo. La direttiva anticipata, comunque, non deve essere obbligatoria rientrando nella sfera della liberta' individuale anche il diritto di non decidere.
Lo schema di parere si sofferma poi sui delicati aspetti relativi alla definizione di trattamento sanitario, alle proposte contenute in alcuni dei ddl in esame sui casi di malattie allo stato terminale implicanti l'utilizzo di sistemi artificiali, di lesioni cerebrali o invalidanti che non consentono la espressione della volonta' del paziente. 'Se la persona capace puo' legittimamente rifiutare nell'immediato trattamenti salva-vita compresi cibo e acqua, non c'e' alcun motivo giuridico che possa impedire alla stessa persona di rifiutare idratazione e nutrizione nel momento in cui dovesse entrare in uno stato di incapacitai' permanente'. Lo schema di parere ricorda in merito anche il paragrafo 120 della Carta pubblicata nel 1994 dal Pontificio Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari. In merito all'accanimento terapeutico viene sottolineato che il rappresentante del Governo in Commissione ha definito accanimento il trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilita' di un vitale recupero organico-funzionale ed aggiunge che in questo contesto anche idratazione, alimentazione parentale e ventilazione artificiale praticate in un organismo altrimenti privo di vitalita' costituiscono accanimento terapeutico. Lo schema si sofferma poi analiticamente sui problemi connessi alla definizione del fiduciario e le 'decisioni sostitutive' assunte dai congiunti del malato divenuto incapace, i casi di contrasto da risolvere con il ricorso al giudice tutelare o al magistrato ordinario del luogo, sui problemi connessi alla obiezione di coscienza, sul registro nazionale in cui conservare le dichiarazioni-direttive anticipate.
I senatori Manzione dell'Ulivo e Centaro di F.I. hanno concordato nel sottolineare che l'aspetto sanitario del provvedimento costituisce soprattutto l'occasione e la cornice nella quale si colloca un intervento normativo riguardante il diritto di autodeterminazione ed introduce nuovi istituti di diritto civile con profili particolarmente rilevanti e notevoli implicazioni di carattere penale. Anche d'Ambrosio dell'Ulivo e Caruso di AN hano rilevato che la definizione dell'accanimento terapeutico e' di natura piu' giuridica che sanitaria e le nuove norme devono essere affrontate con il concorso di diverse professionalita'. Sulla base della richiesta formalmente avanzata dalla Commissione al Presidente Marini l'iter proseguira' probabilmente gia' dalla prossima settimana in sedute congiunte della Giustizia e della Igiene e sara', quindi, compito dei relatori delle due Commissioni procedere alla messa a punto del testo unificato.
Il relatore per la Commissione Giustizia, Felice Casson ha reso noto nella seduta di mercoledi' scorso un primo schema di parere sui ddl gia' assegnati che costituisce una sorta di canovaccio dei problemi da affrontare con la nuova normativa visti nell'ottica e nella competenza tecnico-giuridica della Commissione. Innanzitutto viene focalizzato il diritto all'informazione-consenso informato sulla diagnosi, la terapia ed i relativi rischi-benefici come regola permanente che accompagna la degenza. Il consenso-rifiuto deve essere parte integrante della cartella clinica. La Commissione propone di sostituire la dizione 'dichiarazioni anticipate di trattamento' e 'testamento di vita' con le parole 'direttive anticipate' per riconoscere la forza giuridica vincolante delle dichiarazioni stesse. Il parere rileva l'esigenza che questo vincolo giuridico ed il necessariamente conseguente esonero da ogni responsabilita' anche di natura penale per il medico debbono essere previsti in maniera specifica nel nuovo testo. La direttiva anticipata, comunque, non deve essere obbligatoria rientrando nella sfera della liberta' individuale anche il diritto di non decidere.
Lo schema di parere si sofferma poi sui delicati aspetti relativi alla definizione di trattamento sanitario, alle proposte contenute in alcuni dei ddl in esame sui casi di malattie allo stato terminale implicanti l'utilizzo di sistemi artificiali, di lesioni cerebrali o invalidanti che non consentono la espressione della volonta' del paziente. 'Se la persona capace puo' legittimamente rifiutare nell'immediato trattamenti salva-vita compresi cibo e acqua, non c'e' alcun motivo giuridico che possa impedire alla stessa persona di rifiutare idratazione e nutrizione nel momento in cui dovesse entrare in uno stato di incapacitai' permanente'. Lo schema di parere ricorda in merito anche il paragrafo 120 della Carta pubblicata nel 1994 dal Pontificio Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari. In merito all'accanimento terapeutico viene sottolineato che il rappresentante del Governo in Commissione ha definito accanimento il trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilita' di un vitale recupero organico-funzionale ed aggiunge che in questo contesto anche idratazione, alimentazione parentale e ventilazione artificiale praticate in un organismo altrimenti privo di vitalita' costituiscono accanimento terapeutico. Lo schema si sofferma poi analiticamente sui problemi connessi alla definizione del fiduciario e le 'decisioni sostitutive' assunte dai congiunti del malato divenuto incapace, i casi di contrasto da risolvere con il ricorso al giudice tutelare o al magistrato ordinario del luogo, sui problemi connessi alla obiezione di coscienza, sul registro nazionale in cui conservare le dichiarazioni-direttive anticipate.
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