Martedì 9 giugno 2026
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Legge droga e Corte Costituzionale. Depositate le motivazioni

U.E. - ITALIA
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"Benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte" in sede di conversione al decreto 272/2005, la cosiddetta Fini-Giovanardi sulle droghe, trattano "fattispecie diverse per materia e per finalità", con una "evidente estraneità" delle "disposizioni aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge" originario. Per questo la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimi i due articoli in questione: lo si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi. 
 Le motivazioni è la n. 32 di quest'anno, è redatta dal giudice Marta Cartabia. La questione fu discussa lo scorso 11 febbraio in udienza pubblica e decisa in camera di consiglio il giorno successivo. Le motivazioni spiegano che la possibilità di emendare un decreto durante l'iter di conversione in legge - "un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi" - non è incondizionata, ma incontra dei limiti. "La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari". "Diversamente, l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare", osserva la Corte Costituzionale. Nel caso specifico, l'art. 4 del decreto-legge "contiene norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza"; norme che "riguardano la persona del tossicodipendente e perseguono una finalità specifica e ben determinata: il suo recupero dall'uso di droghe, qualunque reato egli abbia commesso, sia esso in materia di stupefacenti o non. Non così - rileva la Consulta - le impugnate disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter, introdotte dalla legge di conversione, le quali invece riguardano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente. Inoltre, esse sono norme a connotazione sostanziale, e non processuale, perché dettano la disciplina dei reati in materia di stupefacenti. Si tratta, dunque, di fattispecie diverse per materia e per finalità". 
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