Pasti vegani negati, Corte UE: violata la libertà di coscienza
L'Autorità di uno Stato aderente alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non può negare la somministrazione di pasti vegani ai cittadini sotto la sua custodia.
La Corte europea per i diritti umani ha condannato la Svizzera a versare 26 mila euro fra spese processuali e risarcimento per danno non patrimoniale inflitto a due persone vegane. La Corte ha rilevato che ai ricorrenti, due uomini in custodia d'autorità, non erano stati sistematicamente forniti pasti vegani. I due cittadini, avevano presentato ricorso per violazione della libertà di pensiero e di coscienza, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Per la prima volta la Corte è stata chiamata a esaminare se l'osservanza di norme alimentari legate a una convinzione etica, quale il veganismo, rientri nella tutela offerta dall'articolo 9.
L'analisi della Corte- Sebbene un’analisi di diritto comparato tra i 46 Stati parte della Convenzione avesse evidenziato una varietà di approcci, è risultata una convergenza di vedute sulla necessità di prendere in considerazione le richieste di diete vegane. "Pertanto, lo Stato, a fronte delle convinzioni vegane coerenti e autentiche dei ricorrenti, nonché delle loro richieste di seguire una dieta vegana durante la privazione della libertà, era tenuto a esaminare nel merito le doglianze degli interessati all'interno di un quadro giuridico chiaro".
Il comportamento della Svizzera- I Tribunali svizzeri non si erano pronunciati nel merito delle pretese alimentari dei ricorrenti. Una mancata disamina nel merito di argomentazioni "serie e fondate" - sostiene la Corte. La richiesta di una dieta vegana da parte dei ricorrenti era "conforme alle loro convinzioni etiche, unitamente alla mancata ricerca di un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco durante il periodo in cui essi erano affidati alle autorità svizzere, ha configurato una violazione dell'articolo 9".
La decisione della Corte- La Corte ha esaminato le doglianze dei ricorrenti sotto il profilo della libertà di pensiero e di coscienza, anziché della libertà religiosa, facendo riferimento a studi di diritto comparato dai quali emergeva che gli Stati contraenti consideravano il veganismo "una convinzione di natura non religiosa".
Ha quindi stabilito che le convinzioni vegane dei ricorrenti possedevano il livello richiesto di «coerenza, serietà, solidità e importanza» per beneficiare della tutela prevista dall'articolo 9 della Convenzione. Di conseguenza, i ricorrenti potevano vantare una pretesa fondata ai sensi della Convenzione, rendendo così applicabile l'articolo 13 (Diritto al ricorso).
Libertà di pensiero, di coscienza e non solo di religione - L'articolo 9 della Convenzione può essere invocato anche per ragioni di libero pensiero e coscienza. Per la Corte, il veganismo rientra in tali libertà e di conseguenza una società democratica non può assoggettarlo a restrizioni superiori a quelle stabilite come necessarie per legge.
(@nmviOggi)