Staminali cordone. Il trasporto non e' prestazione sanitaria e si paga l'Iva
Prelevare, trasportare, analizzare e conservare il sangue del cordone ombelicale per un futuro impiego, non e' assimilabile ad una prestazione sanitaria e percio' non gode dell'esenzione dell'Iva. Cosi' la Corte di Giustizia della comunita' nella sentenza C-262-/08 dello scorso 10 giugno 2010, ribaltando le conclusioni dell'avvocato generale.La questione era stata sollevata dai giudici danesi a cui si era rivolta un'azienda che tratta e conserva le staminali del cordone ombelicale. L'amministrazione finanziaria aveva dato torto a questa biobanca e i giudici d'appello avevano sottoposto la questione alla Corte di Giustizia.
La sentenza fa leva sul fatto che la nozione di cure mediche riguarda prestazioni (anche quelle preventive) con lo lo scopo di diagnosticare, curare e guarire una malattia. Il servizio della biobanca, invece, garantisce solo la disponibilita' di una risorsa terapeutica che potrebbe servire se fosse necessaria, ma non e' un'attivita' diretta a prevenire malattie o ad individuare patologie; per questo non e' un'attivita' sanitaria a carattere preventivo.
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