Mercoledì 4 novembre 2026
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Carcere: trattamento degradante, l’assenza di fondi non è una scusa. Cassazione

Articolo · Chiara Focardi ·

La corte di Cassazione (n.38313/2026) si è pronunciata a fronte del ricorso proposto da un detenuto che lamentava le condizioni di detenzione vissute sin dal 2011 in quanto in violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

 

Le doglianze riguardavano numerosi aspetti della vita detentiva: le condizioni dei locali doccia e dei servizi igienici, l'areazione, l’illuminazione, il riscaldamento, la qualità e la disponibilità dell’acqua, l’assistenza sanitaria, la riservatezza, la fruizione dell’ora d’aria, i colloqui, i corsi di studio e alcune limitazioni connesse al regime speciale.

Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva inizialmente rigettato il reclamo. Anche il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto l’impugnazione, ma la Corte di Cassazione, con una precedente sentenza, aveva annullato quel provvedimento rilevando che il giudice di merito non aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive, la durata delle criticità denunciate e i provvedimenti della magistratura di sorveglianza favorevoli al detenuto.

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva parzialmente accolto il reclamo, riconoscendo la natura degradante delle condizioni del bagno della camera detentiva per due periodi ed affermando che per il restante periodo le circostanze descritte non avevano superato la soglia di gravità richiesta dall’art. 3 CEDU, qualificandoli come disagi compatibili con la detenzione. Aveva inoltre ritenuto che l’Amministrazione non potesse essere considerata responsabile per l’applicazione di norme successivamente dichiarate incostituzionali.

La difesa aveva quindi proposto un nuovo ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudizio di rinvio non avesse dato completa attuazione alle indicazioni contenute nella precedente decisione rescindente. 

 

In diritto

La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato la funzione del ricorso ex l’art.35-ter dell’ordinamento penitenziario, utilizzato dal detenuto, in base al quale, in presenza di condizioni detentive lesive dell’art. 3 CEDU protratte per almeno quindici giorni, è prevista una riduzione della pena ancora da espiare pari a un giorno ogni dieci giorni di pregiudizio. Quando la pena residua non consente di applicare integralmente tale detrazione, è prevista, per il periodo residuo, una somma di denaro pari a otto euro per ogni giornata di pregiudizio.

La Cassazione ha poi ribadito che, per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis, come nel caso di specie, la valutazione della compatibilità delle condizioni detentive con l’art. 3 CEDU non può basarsi soltanto sulla superficie della camera, ma occorre un apprezzamento complessivo e multifattoriale, che tenga conto anche dell’illuminazione, dell’aerazione e dell’adeguatezza dei servizi igienici.

Alla luce di quanto sopra la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure concernenti la salubrità della camera e del vano destinato ai servizi igienici ed ha richiamato l’orientamento secondo cui la presenza del bagno nella stessa stanza in cui il detenuto cucina, mangia e dorme, senza un’effettiva separazione, può incidere non soltanto sulla riservatezza, ma anche sulla salubrità dell’ambiente e, in determinate condizioni, rendere degradante il trattamento detentivo. Nel caso esaminato, il Tribunale aveva accertato l’assenza di aperture per il passaggio dell’aria, la non operatività dell’impianto di aerazione e la mancanza delle porte in tutta la sezione detentiva, senza trarre una conclusione adeguatamente motivata sull’incidenza complessiva della situazione sulla salubrità dell’ambiente. Viceversa avrebbe dovuto chiarire se e in quale misura l’assenza di aerazione, insieme alla mancanza della porta e all’assenza di una finestra, incidesse sulle condizioni igienico-sanitarie della camera.

La Suprema Corte ha ravvisato un ulteriore vizio nella valutazione delle muffe presenti nel locale docce. L’ordinanza impugnata aveva riconosciuto che le muffe erano state presenti per un certo periodo e che erano state eliminate mediante tinteggiatura una volta stanziati i fondi necessari. Tuttavia, la precedente sentenza di annullamento aveva imposto al Tribunale di considerare specificamente la durata delle criticità e i provvedimenti della magistratura di sorveglianza favorevoli al detenuto. Secondo la Cassazione, il Tribunale non aveva valutato proprio il profilo temporale della situazione pregiudizievole, limitandosi a osservare che le muffe erano state eliminate dopo lo stanziamento dei fondi. Invece la durata della criticità, era un elemento essenziale ai fini della valutazione del pregiudizio denunciato. 

 

In conclusione la Corte di cassazione ha accolto il ricorso soltanto con riferimento al profilo della salubrità dell’ambiente detentivo, in relazione all’assenza di aerazione, alla mancanza della porta del bagno e alla collocazione dei servizi igienici nella camera, e al profilo della protratta presenza di muffe nel locale docce. Ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà procedere a un nuovo giudizio limitatamente ai profili indicati, tenendo conto anche degli accertamenti e dei provvedimenti precedentemente adottati dalla magistratura di sorveglianza.

La decisione non riconosce direttamente, in questa fase, un ulteriore indennizzo o una nuova riduzione della pena, ma impone una rinnovata valutazione del reclamo sui punti per i quali la motivazione del Tribunale è stata ritenuta carente.

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