Venerdì 7 agosto 2026
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Cassonetti maleodoranti e rumorosi e risarcimento del danno. Sentenza

Articolo · Chiara Focardi ·

Con la sentenza n. 2195 del 4 giugno 2026, la Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Firenze  ha riformato la pronuncia del Tribunale di Livorno n. 227/2024, in una controversia in materia di immissioni e responsabilità per danno da cose in custodia.

 

Una condomina aveva convenuto in giudizio il proprio condominio (oltre 180 unità immobiliari, circa 900 residenti) e la società di gestione del servizio rifiuti, lamentando che nell'estate 2018 – in occasione dell'attivazione della raccolta "porta a porta" – cinque cassonetti per la differenziata erano stati collocati in un'area condominiale privata a ridosso della sua abitazione, a circa 2,5 metri dalla finestra della camera da letto. Poiché dai bidoni provenivano odori nauseabondi e rumori intollerabili, sia per il conferimento notturno dei rifiuti da parte dei condomini, sia per le operazioni di raccolta mattutine a partire dalle ore 6.00, l'attrice era stata costretta a tenere le finestre chiuse e a rinunciare all’uso del proprio cortiletto esterno. La situazione si era protratta per circa 535 giorni.

Si rivolgeva quindi Il Tribunale di Livorno per la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di Primo grado, pur escludendo l'applicabilità degli artt. 844 cc e seg, in materia di immissioni intollerabili (ritenendo che i cassonetti si trovassero su strada pubblica e che le norme sulle immissioni riguardassero solo i rapporti tra fondi), aveva accertato la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in capo al condominio e gestore condannandoli in solido a risarcire alla danneggiata € 55.446,62.

 

Presentato appello contro la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Firenze ha innanzitutto corretto la ricostruzione fattuale: i cassonetti erano collocati in un'area privata di pertinenza del condominio, confinante con la proprietà dell'attrice, e non sulla strada pubblica; non vi era stato alcun "accordo" tra condominio e gestore per la posizione dei cassonetti. Pertanto ha affermato che la norma correttamente applicabile è l'art. 844 c.c. sulle immissioni – sussistendo propagazioni materiali da un fondo privato a un fondo confinante – e ha accertato sulla base di un quadro istruttorio univoco (testimonianze, CTU) il superamento della normale tollerabilità che hanno inquadrato una situazione di oggettiva intollerabilità, lesiva del diritto costituzionalmente tutelato alla normale qualità della vita domestica (art. 8 CEDU) all’interno della propria abitazione. 

 

In tal senso il condominio, proprietario dell'area da cui provenivano le immissioni, ne risponde ex art. 844 c.c., mentre il gestore risponde ex art. 2051 c.c. quale custode dei cassonetti.

 

La sussistenza del danno è stata accertata come danno alla salute di natura psichica consistente in un “Disturbo dell’affidamento con aspetti misti, ansia e depressione, causalmente riconducibile alle immissioni intollerabili”.

La Corte di Appello ha ridotto la somma a titolo di risarcimento utilizzando un diverso e motivato metodo di quantificazione del danno. La Corte ha quindi censurato il metodo del Tribunale (diaria piena per inabilità totale), ed ha richiamato il principio affermato dalla Cass. n. 8630/2026, secondo la quale i parametri tabellari dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni costituiscono un punto di partenza da cui il giudice può e deve discostarsi quando il caso presenti peculiarità tali da rendere incongruo il risultato. La durata eccezionale dell'esposizione (535 giorni, quasi un anno e mezzo), la gravità delle immissioni e la compressione del diritto all'abitazione hanno giustificato una rivalutazione equitativa.

 

La sentenza segnalata è interessante per l'affermazione, tra gli altri, dei seguenti principi: in primo luogo, la responsabilità ex art. 844 c.c. impone al condominio – anche quando la collocazione dei cassonetti sia stata imposta da un'ordinanza comunale – di adottare ogni misura utile a proteggere i condòmini, eventualmente anche attivando la tutela giudiziaria d'urgenza, poiché il proprietario del fondo non può invocare l'imposizione del gestore per sottrarsi al proprio potere-dovere di impedire immissioni intollerabili.

In secondo luogo, in presenza di un danno biologico temporaneo di durata eccezionale, il giudice non può arrestarsi al risultato aritmetico dell'art. 139 Cod. Ass., ma deve operare una valutazione equitativa che valorizzi l'effettiva portata del pregiudizio subito, garantendo l'integralità del risarcimento senza eccedere nel simbolico né nell'esorbitante.

 

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