Martedì 14 luglio 2026
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Censura. Responsabilità del gestore del Blog. Cassazione

Articolo · Sara Astorino ·
Gaétan Marceau Caron - Unsplash
Foto: Gaétan Marceau Caron — Unsplash (Unsplash License (libero uso))

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22999 del 10 Luglio 2026, ha sancito la responsabilità del gestore per non aver eliminato tempestivamente i contenuti diffamatori presenti nel suo blog.

Tale decisione è importante perché chiarisce che il blogger non ha responsabilità per i commenti che vengono postati ma diviene responsabile per il  comportamento omissivo successivo alla conoscenza dell’offesa.

 

Il caso.

Un giornalista pubblicava un articolo, un blogger metteva in dubbio l’attendibilità della notizia.

Dopo la pubblicazione del post, sul blog apparivano diversi commenti denigratori verso la figura del giornalista che addirittura veniva segnalato allo specifico Ordine professionale.

Il giornalista, quindi, decideva di citare in giudizio il blogger.

La Cassazione, dopo aver analizzato il caso, escludeva che il gestore di un blog fosse gravato da un obbligo generalizzato di esaminare preventivamente tutti i messaggi pubblicati dagli utenti ma, precisa la Corte, ha comunque l’obbligo di tutelare la reputazione del soggetto destinatario del post.

Viene, quindi, sancito l’obbligo di un comportamento attivo, atto alla cancellazione, nel momento in cui il gestore acquisisce coscienza dei commenti offensivi.

In questo caso, la Corte aveva appurato come il blogger avesse letto i commenti e ne avesse anche compreso la portata denigratoria.

Tale conclusione dipendeva dal fatto che egli aveva condiviso alcuni dei post salvo procedere alla rimozione soltanto dopo l’avvio del giudizio.

Ebbene, il fondamento del risarcimento sta proprio nella 

mancata rimozione tempestiva che può equivalere a una consapevole partecipazione alla diffusione del contenuto lesivo.

Il gestore, col suo comportamento omissivo, consente che l’offesa continui a raggiungere una pluralità di utenti.

La responsabilità deriva quindi da un controllo omesso ex post e non dalla violazione di un inesistente obbligo di sorveglianza preventiva.

 

 

Qui il video sul canale YouTube di Aduc

 

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