testata ADUC
Conciliazione obbligatoria, mediazione civile e Corte di Giustizia
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Claudia Moretti
19 aprile 2010 13:20
 
Cogliamo l'occasione della recente pronuncia della Corte di Giustizia Ce (nei procedimenti riuniti C-317/08; C-318/08; C-319/08 e C-320/08) sulla conciliazione stragiudiziale obbligatoria in materia di telefonia, per riflettere sul nuovo istituto che impone la mediazione civile in alcune materie di recente approvazione *.
La Corte ha dovuto, su istanza del Giudice di Pace di Ischia, sciogliere la questione pregiudiziale in merito alla conformita' al trattato dell'Unione in materia di effettivita' ed equita' della giustizia. In particolare e' stata chiamata a stabilire se le procedure di conciliazione obbligatoria istituite nel 2007 in Italia con la delibera 173/07/CONS dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non ostacolino di fatto l'accesso alla giustizia e il suo effettivo compimento in tempi brevi e a costi modici. Dopo il richiamo di disposizioni del diritto comunitario, la Corte afferma che dette procedure, per le modalita' con cui sono svolte, non costituiscano impedimento alla realizzazione del giusto ed equo processo.
Cio' perche' -e solo perche'-, sebbene obbligatorie possono esistere “a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.”
In altre parole, prendendo atto del conflitto fra l'esigenza deflattiva del carico dell'amministrazione e l'esigenza di accesso alla giustizia da parte dei cittadini, lo risolve limitando la possibilita' di filtri obbligatori solo laddove ritardino di poco l'azione giudiziaria ne' ne inibiscano le fasi cautelari, non onerino il cittadino di spese di rilievo e sempre che il giudice non abbia alcun vincolo di decisione rispetto a quanto proposto nella precedente fase stragiudiziale.
Conseguentemente, la Corte “salva” l'obbligo della conciliazione di fronte ai Corecom perche':
- la procedura e' gratuita;
- ha una durata massima di 20 giorni dopo la quale il cittadino e' libero di rivolgersi al giudice;
- non vi e' alcun vincolo nella decisione dell'ufficio giudiziario in merito a quanto proposto in sede di conciliazione;
- e' comunque garantito l'accesso immediato alla giustizia nei casi di urgenza.
Alla luce dei principi appena esposti occorre dunque valutare la conformita' al Trattato della nuova mediazione obbligatoria di recente approvazione.
Riteniamo che cosi' come e' stata formulata, e con tutti i dubbi in merito alle successive integrazioni regolamentari, e' illegittima e sara' “bocciata” dalla Corte di Giustizia Ce.
In primo luogo i tempi previsti per l'esperimento del tentativo obbligatorio sono ad oggi formulati in quattro mesi, termine ben superiore ai 30 giorni di cui alla pronuncia dell'organo di giustizia europea. E se e' pur vero che in Italia l'attuale sistema disastrato della giustizia consente di ritenere 4 mesi un'inezia, un breve rinvio fra un'udienza e l'altra, in Europa cosi' non e'. Impedire il ricorso al giudice per quattro mesi significa ritardare la possibilita' di una risposta risolutiva in tempi brevi, essenziali all'equo processo e all'effettivita' della giustizia.
In secondo luogo i costi che riguardano la fase stragiudiziale sono elevati e costituiscono un oggettivo ostacolo alla effettiva risposta dell'ordinamento di fronte alle domande di giustizia dei cittadini, rendendo -invero aggravando la gia' esistente e grave situazione- molte cause, quelle di valore medio basso, antieconomiche. Ad oggi, in attesa delle ulteriori specifiche normative e regolamentari, occorre far riferimento al decreto ministeriale n. 223 del 2004, che impone costi di mediazione stragiudiziale, in cause di valore medio basse, per circa un terzo del valore della controversia... In altre parole al gia' attuale contributo unificato giudiziale si chiede al cittadino di pagare un altro contributo unificato stragiudiziale, duplicando i costi della giustizia e ritardando ulteriormente i tempi di risposta al loro problema.
La Corte di Giustiza ha invero “salvato” la conciliazione obbligatoria davanti ai Corecom perche' gratuita.
In terzo luogo la proposta del mediatore, laddove non accettata e' vincolante per il giudice, in quanto quest'ultimo non puo' disporre la soluzione medesima data dal primo, senza condannare la parte che non ha accettato al pagamento delle spese processuali, e cio' a prescindere dalla soccombenza.
Insomma il mediatore detta regole ed eterodirige il giudice!
Cio' si inserisce in un quadro gia' grave, quello attuale, dove l'istituto della compensazione delle spese crea la stortura per cui si disincentiva chiunque, anche chi ha ragioni per farlo, ad adire il giudice per la tutela dei propri diritti.
Si consideri, ancora, che la Corte di Giustizia ha “salvato” l'obbligatorieta' della conciliazione dinnanzi ai Co.re.com proprio perche' non vincolante le decisioni dell'organo giudiziario.
A nostro avviso la riforma e' pensata con il solo obbiettivo di desautorare la magistratura civile e “subappaltare” a terzi le funzioni che gia' sono della magistratura (anche i giudici sono in prima battuta tenuti a conciliare le parti!), non tenendo in alcun conto cio' che comporta in termini di effettivita' della giustizia, dell'imparzialita' ed equita' della stessa, dei suoi tempi, dei suoi costi.
Per questo, alla prima occasione sara' opportuno che gli operatori del diritto coinvolti immediatamente sollevino nuovamente la questione di pregiudizialita' alla Corte di Giustizia.

* per approfondimento
Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS