Crisi di coppia. Quando le somme vanno restituite

La Corte di Cassazione torna a parlare di cosa succede nei rapporti patrimoniali una volta che il rapporto di coppia termina.
Già con l’ordinanza n. 8793 del 08 Aprile 2026, la Corte di Cassazione aveva chiarito che, sebbene le somme versate durante il matrimonio non siano restituibili poiché si presume destinate ai bisogni della famiglia, bisogna, caso per caso, valutare l’importo, poiché l’apporto eccezionalmente elevato e sproporzionato configura un arricchimento ingiustificato che dà diritto al coniuge di essere rimborsato in assenza di un accordo scritto.
Con l’ordinanza n. 10388 del 20 Aprile 2026 la Corte di Cassazione fissa un ulteriore e fondamentale principio ovvero che chi ha versato il denaro, sostanzialmente chi ha pagato, per comprare un bene poi intestato al partner, ha diritto a riottenerlo salvo che l’altra parte non dimostri in maniera rigorosa che si tratta di un dono.
Il principio, unitamente a quello già espresso in precedenza, sembra indicare un sostanziale cambiamento in quello che era un principio consolidato e, finalmente, un equilibrio in una fase della vita dove spesso chi ha dato di più finisce con l’essere danneggiato.
La Corte crea una distinzione tra le somme che sono state spese, corrisposte, nel corso del rapporto.
Quelle versate a titolo di sostegno economico quotidiano non possono essere restituite e non devono essere restituite mentre quelle utilizzate per l’acquisto di un bene specifico (un’automobile nel caso in esame) devono essere restituite, oppure si restituisce il bene.
Cosa ha effettivamente detto la Corte? Quale è la linea di confine?
La risposta è semplice.
Le spese ordinarie per la vita familiare, ad esempio cibo-bollette-vacanze e piccole necessità, rientrano nei doveri coniugali se sposati ed in un’obbligazione morale se conviventi.
Mentre finanziare, ovvero acquistare, un bene durevole e registrato come un’automobile, che rientra poi esclusivamente nel patrimonio personale di uno dei due partner, configura non più il rispetto di un obbligo ma una forma di finanziamento ed i soldi vanno restituiti!
Si deve concludere che è impossibile sottrarsi al pagamento o al dovere di restituzione?
Si può evitare il rimborso o la restituzione se si dimostra che si trattava di un regalo intenzionale e non di un prestito.
Di tale circostanza si dovrà dare una prova piena e concreta, non basterà solo affermarlo.
Sarà necessario dimostrare che chi ha pagato aveva l’intenzione di privarsi di quella somma, che la spesa sostenuta per l’acquisto era proporzionale al reddito della persona, che non si era mai parlato di restituzione della somma e, soprattutto, la mancanza di scopi pratici legati alle esigenze della famiglia.
In caso di mancata prova di questi elementi, la somma dovrà essere restituita oppure si dovrà restituire il bene.
Il Tribunale, tuttavia, dovrà adeguatamente motivare la propria posizione sia che decida di accogliere la richiesta di rimborso che di rigettarla, poiché non basterà affermare genericamente che l'atmosfera di coppia suggeriva la volontà di donare, ma servirà un'analisi approfondita di tutti i fatti concreti.
La potenza rivoluzionaria di questa sentenza, nonché del suo precedente, non deve essere sottovalutata.
Nei procedimenti familiari potrebbe veramente fare la differenza soprattutto in alcuni casi ove non ci sono figli.