Venerdì 5 giugno 2026
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Pillole di diritto. Quando il condomino può non pagare le spese legali per cause condominiali

Articolo · Smeralda Cappetti ·
L'art. 1132 del codice civile prevede che il condomino, quando l'assemblea condominiale promuove o subisce una causa giudiziaria, può decidere di dissociarsi dalla delibera assembleare, manifestando il proprio dissenso se il condominio perde la causa stessa.

In caso di vittoria del condominio, invece, il condomino dissenziente deve concorrere alle spese di giudizio.

Per manifestare questo dissenso, il condomino deve farlo  in forma scritta all'amministratore, con una lettera raccomandata a.r. o pec. Importante è che lo faccia entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia della deliberazione, cioè da quando ha ricevuto l'avviso di consegna del verbale dell'assemblea alla quale era assente.

Nel caso, invece, di presenza in assemblea, il condomino dissenziente deve votare contro la partecipazione del condominio alla causa e poi far inserire nel verbale una dichiarazione con la quale ribadisce la sua contrarietà alla causa, nonché di essere esonerato dalle spese se il condominio dovesse perdere la causa.

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