Balneari: la Cassazione blinda il Consiglio di Stato sullo stop alle proroghe automatiche
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno messo un nuovo tassello nella lunga vicenda delle concessioni demaniali marittime. Con l'ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 23 società titolari di stabilimenti balneari nel Comune di Rimini, che chiedevano l'annullamento senza rinvio della sentenza n. 17/2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Il ricorso — come riporta News Balneari — è stato giudicato tardivo: i 23 concessionari non facevano parte del processo svoltosi davanti al giudice amministrativo, e pertanto non avevano titolo per impugnare la pronuncia della Plenaria. La Cassazione ha inoltre precisato che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti derivava dalla "capacità persuasiva" dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria — ovvero dalla loro influenza sulle decisioni di altri giudici in casi analoghi — e non da una diretta incidenza della sentenza sulla loro posizione giuridica. Una distinzione tecnica, ma di peso: non basta essere danneggiati "di fatto" dall'orientamento giurisprudenziale per poter ricorrere in Cassazione contro la sentenza che lo ha stabilito.
La Plenaria 17/2021 era stata al centro di forti tensioni istituzionali. Con quella pronuncia, il Consiglio di Stato aveva affermato che le concessioni demaniali marittime rientrano nell'ambito applicativo della direttiva europea Bolkestein (2006/123/CE), che le proroghe automatiche disposte dalla legge nazionale sono incompatibili con il diritto dell'Unione, e che le amministrazioni sono tenute a disapplicare le norme interne contrastanti. I gestori di stabilimenti balneari avevano sempre contestato quella sentenza, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse di fatto invaso le prerogative del legislatore, creando una nuova disciplina di settore invece di limitarsi a interpretare la legge.
Ricordiamo che la sentenza "gemella" n. 18/2021 — che aveva fissato la scadenza generalizzata delle concessioni al 31 dicembre 2023 — era già stata annullata dalla Cassazione nel novembre 2023 (SS.UU. n. 32559), ma per ragioni procedurali: alcune associazioni di categoria e la Regione Abruzzo erano state illegittimamente escluse dal giudizio. Quella cassazione era stata salutata con entusiasmo dal fronte balneare come un segnale di apertura. La nuova ordinanza del 17 maggio 2026 ridimensiona però quella lettura ottimistica: la Cassazione non entra nel merito dei principi stabiliti dalla Plenaria 17, e il quadro giurisprudenziale che vieta le proroghe automatiche rimane in piedi.
Sul piano pratico, l'orientamento consolidato — ribadito più volte dal Consiglio di Stato, da numerosi TAR e avallato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza C-598/22 dell'11 luglio 2024) — continua a stabilire che le spiagge, in quanto risorse limitate, devono essere assegnate tramite procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento. Chi occupa il demanio marittimo basandosi su proroghe legislative in contrasto con il diritto europeo rischia conseguenze serie: la Cassazione penale (sentenza n. 3657/2026) ha già chiarito che tale condotta può configurare il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale ai sensi dell'art. 1161 del codice della navigazione.
Restano ancora aperti altri procedimenti: è pendente davanti alle Sezioni Unite un regolamento di giurisdizione (ricorso n. 13853/2025) promosso da un operatore balneare del Comune di Cervia, che potrebbe portare la Corte a pronunciarsi sulla questione se spetti al giudice ordinario o a quello amministrativo decidere le controversie sulla durata delle concessioni. Un'eventuale risposta in questo senso rimetterebbe in discussione l'intero impianto costruito in sede amministrativa.