Chi acquista dosi minime di stupefacenti deve dire da chi le ha acquistate
L'acquirente di modiche quantita' di sostanze stupefacenti, qualora non siano emersi elementi per configurare un uso non personale, deve essere sentito dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti e non come indagato. Se pero' rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, rischia di subire un procedimento per favoreggiamento, a meno che non sussistano i presupposti dell'esimente prevista dall'articolo 384 del Codice penale.
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