Martedì 9 giugno 2026
Menu

Droga. Depenalizzazione retroattiva. Sezioni Unite Cassazione

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Insieme alle sostanze dopanti dei ciclisti sono depenalizzate anche tutte le nuove droghe inserite nelle tabelle degli stupefacenti a partire dal 27 febbraio 2006, dopo l'entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi dichiarata incostituzionale con la sentenza 32/2014. Ma solo per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto 36/2014, avvenuta il 21 marzo 2014, con cui il Governo ha posto rimedio alla declaratoria di illegittimità della legge 49/2006 che ha travolto anche gli atti amministrativi sottesi. E il reinserimento delle sostanze non può far scattare un'incriminazione retroattive perché è venuto meno il nucleo essenziale, l'oggetto materiale del reato. Cosi' la sentenza 29316/15, pubblicata il 9 luglio dalle Sezioni unite penali della Cassazione. Sono circa 500 le sostanze coinvolte.
Accolto il ricorso dell'imputato di detenzione e commercializzazione di medicinali contenenti nandrolone. La Consulta ha resuscitato la vecchia legge Vassalli-Jervolino fondata sulla distinzione fra droghe legge e pesanti. Come emerge dagli atti che hanno accompagnato l'introduzione del decreto 36/2014, la declaratoria di incostituzionalità della Fini-Giovanardi ha travolto anche i provvedimenti amministrativi adottati in applicazione della disciplina illegittima. E ciò perché c'è «un legame inscindibile e biunivoco» fra la legge e gli atti amministrativi che ne costituiscono l'espressione. La tabella individua l'oggetto del reato in base al progredire delle conoscenze sugli stupefacenti in base alle direttive di carattere generale indicate dalla legge. Caduta la legge, vengono meno anche i provvedimenti ministeriali: diversamente si verificherebbe una violazione del principio di legalità. Oggi il nandrolone e le altre nuove droghe sono tornate nelle tabelle ma la circostanza non può avere effetti retroattivi, anche se la tesi contraria punta ad arginare gli effetti della frattura fra il prima e il dopo la sentenza 32/2014. E il decreto 36/2014 è stato approvato proprio per far fronte alle criticità dovute alle innovazioni introdotte a suo tempo dalla legge del 2006. Il punto è che senz'altro il legislatore può derogare al principio della legge più favorevole per l'imputato in nome di altri importanti principi costituzionali, ma nel nostro caso non si tratta della sola reviviscenza di una disposizione con sanzioni più miti: la pronuncia della Consulta ha invece prodotto l'ablazione della fattispecie con riferimento alle sostanze inserite nelle tabelle nel vigore della Fini Giovanardi. Insomma: il fatto non è previsto dalla legge come reato. E scatta anche la restituzione dei beni confiscati. 
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →