Foto di un neonato malato pubblicata senza consenso: Garante multa medico di 5mila euro
Non è lecito pubblicare immagini di un paziente senza il suo consenso — o quello di chi lo rappresenta legalmente — nemmeno quando la finalità dichiarata è la ricerca o la divulgazione scientifica. Lo ribadisce con forza il Garante per la protezione dei dati personali, che ha irrogato una sanzione amministrativa di 5.000 euro a un medico che aveva utilizzato le fotografie di un neonato affetto da una grave malformazione congenita, poi deceduto, in un ePoster presentato durante un convegno di medicina.
Come riporta la newsletter ufficiale del Garante privacy, le immagini ritraevano il bambino nella culla dell'ospedale e l'elaborato conteneva numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia, rendendolo identificabile almeno da una cerchia ristretta di persone. Il materiale era poi approdato sul sito della Società Italiana di Pediatria (SIP), da cui è stato rimosso solo dopo l'avvio del procedimento. Alla data della segnalazione, tuttavia, la locandina risultava ancora rintracciabile tramite motori di ricerca come Google e Bing, che ne restituivano una miniatura.
A far scattare l'istruttoria è stata la segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete l'ePoster con le foto del figlio. Nel corso degli accertamenti, il Garante ha rilevato una doppia omissione da parte del medico: non aveva adottato misure adeguate a impedire l'identificazione diretta o indiretta del minore, e non aveva nemmeno richiesto il consenso dei genitori per la pubblicazione delle immagini e delle informazioni cliniche — consenso che, in presenza di foto, è tassativamente necessario.
Nel definire la sanzione, il Garante ha richiamato il Codice di condotta sull'utilizzo dei dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche, approvato dalla stessa Autorità. Il testo prevede che il medico garantisca la non identificabilità dei soggetti coinvolti attraverso misure di anonimizzazione o, qualora ciò non sia praticabile, di pseudonimizzazione previo consenso dell'interessato. Nel caso concreto, il professionista avrebbe dovuto scegliere tra due strade: acquisire il consenso dei genitori e applicare tecniche di pseudonimizzazione, oppure procedere all'anonimizzazione completa dei dati del minore.